COME APRIRE UN’AGENZIA DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE

Agenzia d'Affari ex art. 115 Tulps

imm articolo agenziaQuando si fa riferimento all’agenzia di affari, trattiamo di quelle imprese che si offrono come intermediarie nella trattazione degli affari altrui. Sono disciplinate dall’art. 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773, normativa alla quale ancora oggi è necessario fare riferimento per capire gli aspetti principali della procedura mediante la quale poter aprire un’agenzia di affari, ed in particolare un’agenzia per il disbrigo pratiche amministrative, per la quale, dal 1998, è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività al Comune territorialmente competente. La procedura, tuttavia, non è semplice, ma è necessario essere in possesso di particolare requisiti soggettivi ed oggettivi, affinché l’ente locale possa autorizzare un soggetto all’esercizio di questa attività.

I requisiti soggettivi sono contenuti nell’art. 11 del R.D. 773/1931, in base al quale “l’autorizzazione all’esercizio di questa impresa sarà negata a chi abbia  riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione, a chi sia sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, nonché a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non possa provare la sua buona condotta”.

Sempre al livello soggettivo, infine, è necessario che non sussistano pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Una volta che abbiamo accertato di essere in possesso dei requisiti soggettivi, dobbiamo metterci in regola dal punto di vista oggettivo, cioè  sottoporre a verifica del Comune l’idoneità dei locali in cui si intenderà svolgere l’attività, sotto un profilo igienico sanitario, edilizio, urbanistico e di sicurezza. In linea generale, l’esercizio di questo tipo di attività è consentita anche avvalendosi di locali posti all’interno della propria abitazione: in questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.

Sempre in linea generale, previa richiesta all’ente competente, è possibile valutare l’ipotesi di poter svolgere un’attività esclusivamente on-line: in questo caso, sarà sufficiente avere la disponibilità di un dominio internet.

La planimetria dei locali non è l’unica modulistica che andrà associata alla S.C.I.A.: infatti, sarà necessario procedere anche alla vidimazione di un apposito registro degli affari, in cui l’imprenditore dovrà, durante l’esercizio dell’attività, annotare con precisione tutte le operazioni che sarà chiamato a svolgere.

Inoltre, per legge è richiesto una preciso tariffario dei compensi: in questo documento sono annotati appunto i compensi che l’agenzia chiederà per lo svolgimento dell’attività di intermediazione. Dovrà essere presentato in duplice copia, di cui una in bollo, e dovrà essere esposto in modo visibile nei locali in cui si svolge l’attività.

Una volta presentata la S.C.I.A., con tutti gli allegati e le autocertificazioni necessarie, l’attività può essere immediatamente esercitata, salvo richiesta da parte del Comune di ulteriori documenti ad integrazione della domanda iniziale e salvo, ovviamente, l’effettiva presenza di tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge.

Un commento per “COME APRIRE UN’AGENZIA DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE

  1. francesca da Pavia scrive:

    Ottimo! Buono a sapersi :)

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