COSA FARE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO?
La destinazione e l’utilizzo del Trattamento di Fine Rapporto ciclicamente trovano spazio nelle cronache in quanto sono frequentemente oggetto di variazioni, modifiche e produzione legislativa dei governi. In questo modo, certamente, non si fa altro che alimentare tanta confusione nel lavoratore che, a nostro parere, non ha ancora digerito e ben assimilato quella che è la disciplina entrata in vigore con il d.lgs. 252/05.
Senza troppi giri di parole è necessario immediatamente smarcare il concetto per cui il TFR continua ad essere equiparato alla liquidazione e/o buonuscita che abbiamo visto percepire ai nostri nonni ovvero ai nostri padri. Nulla da eccepire in merito all’istituto della retribuzione differita così come definita dalla legge ma nel concreto quella che era una premialità che si legava ad una adeguata pensione a fine carriera lavorativa, oggi deve diventare inevitabilmente la base solida su cui costruire la propria pensione di scorta.
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Fatta questa doverosa premessa di merito, dalla tabella sottostante è possibile capire, in sintesi, l’istituto del nelle sue caratteristiche principali:
PERCHÈ | ISTITUTO INTRODOTTO NEGLI ANNI ’70 COME MISURA PREVIDENZIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI Art. 2120 c.c. e L. 297/82 |
ENTITÀ ACCANTONAMENTO | 1/13,5 della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte). Ovvero il 7,41% di cui lo 0,50% versato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l’INPS come miglioramento pensionistico (art. 3 L. 297 del 29.5.1982) |
CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA TFR A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 0,20% delle retribuzioni annue (comprensiva di tutte le somme corrisposte) art. 2 L. 297 del 29.5.1982 |
TASSO DI RIVALUTAZIONE (art. 2120 CC) | Al 31.12. 1,5% + 75% dell’aumento dell’indice istat – La quota relativa all’anno in cui viene corrisposto il trattamento non viene rivalutata |
ANTICIPAZIONI (art. 2120 CC) | - Max 70% dopo 8 anni presso lo stesso datore di lavoro- Limite annuo: Max 10% degli aventi titolo (dip da almeno 8 anni), Max 4% del totale dipendenti. Per: a) spese sanitarie e terapie riconosciute dalle strutture pubbliche, b) acquisto 1^ casa per se o per i figli |
TASSAZIONE RIVALUTAZIONE | 11% (art 11 Legge 47/2000) sulle somme maturate partire dal 1.1.2001 da versare annualmente |
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE | coniuge e figli e, se a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il 2. Senza un accordo si divide secondo il bisogno |
Questo è ciò che avviene e ciò che si può fare nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di lasciare il proprio TFR in Azienda.
Cosa succede se il lavoratore decide di conferire il proprio TFR in un Fondo Pensione? Vediamo.
Innanzitutto, gestire il proprio TFR attraverso forme di Previdenza Complementare garantisce l’erogazione del capitale o della rendita, evitando il problema di solvibilità delle aziende o del fondo INPS, anche in caso di richieste di anticipazioni. Inoltre, la tassazione del TFR maturato a scadenza e conferito all’interno di un Fondo Pensione ha un sostituto d’imposta proprio che parte da un massimo del 15% ed arriva fino al 9% (a seconda degli anni in cui si è acceso una posizione di Previdenza Complementare) a differenza del minimo 23% fino a circa il 30% (in quanto reddito differito, nell’anno di erogazione, fa cumulo redditi e, di conseguenza, si procede alla relativa tassazione IRPEF negli anni a seguire).
In merito alle anticipazioni c’è da dire che rispettano, allo stesso modo, gli 8 anni di permanenza nel fondo e possono essere richieste per le stesse fattispecie più alcune particolari individuate dal legislatore come la ristrutturazione prima casa. Inoltre, non c’è l’obbligo di attesa degli 8 anni nel caso di necessità sanitarie e dopo gli 8 anni è possibile richiedere un’anticipazione del 30% senza nessuna particolare motivazione.
È di particolare rilevanza sottolineare che nel caso il lavoratore scegliesse di far confluire il TFR all’interno di un Fondo Pensione non correrebbe il rischio di vedersi rifiutare la richiesta di anticipazione in quanto nelle forme di Previdenza Complementare non è prevista alcun limite di richiesta così come diversamente è regolato per l’Azienda nei limiti indicati nella suddetta tabella.
In ultimo, non resta che evidenziare come la serie storica dei rendimenti ottenuti dalle forme di Previdenza Complementare hanno superato non di poco il tasso di rivalutazione che la legge prevede a carico del datore di lavoro secondo la formula indicata in tabella.
Bene, avete ancora dubbi? Il Trattamento di Fine Rapporto è più conveniente conferirlo all’interno di un Fondo Pensione.
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Non lasciatevi fregare.