TFR IN BUSTA PAGA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Liquidazione mensile dell trattamento di fine rapporto in busta paga

imageL’ art. 1 commi da 26  a 34, della legge n. 190/2014 ( LEGGE STABILITÀ 2015 ) ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti, di richiedere a quest’ ultimo la LIQUIDAZIONE MENSILE DEL TFR ( trattamento di fine rapporto ) DIRETTAMENTE IN BUSTA PAGA.

La nuova disciplina si applica a tutte le aziende private ad eccezione di:

  • lavoratori agricoli e lavoratori domestici
  • lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali
  • lavoratori delle aziende in crisi ex art.4 L. 297/1982

Il dettaglio di quanto introdotto dal legislatore :

  •  la richiesta di TFR mensile potrà essere comunicata dal 01/03/2015 al 30/06/2018
  •  riguarda lavoratori che hanno maturato UN ANZIANITÀ AZIENDALE PARI AD ALMENO SEI MESI
  •  per il dipendente la scelta costituisce una FACOLTÀ DA MANIFESTARE PER ISCRITTO e una volta espressa risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ( termini e modalita’ verranno definiti con uno specifico provvedimento DPCM )

il TFR liquidato mensilmente :

  • integrera la retribuzione NON INCLUDENDO sul raggiungimento del limite reddituale dei dei 26.000 € per il diritto al bonus di 80 €
  • non concorrerà al limite previdenziale
  • sarà assoggettato a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF

Il legislatore ha previsto che i DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI, possano accedere ad un apposito FINANZIAMENTO BANCARIO ( con un tasso di interesse non superiore alla rivalutazione del TFR ) garantito da uno specifico fondo INPS e dallo Stato.

Essi dovranno prima richiedere all’ INPS, apposita certificazione del TFR maturato e poi presentare domanda alle banche aderenti all’ ACCORDO QUADRO che sarà siglato tra Ministero del Lavoro e ABI.

I datori di lavoro che invece corrisponderanno il TFR maturato CON RISORSE PROPRIE, indifferentemente dal numero di dimensione occupazionale, beneficeranno delle MISURE COMPENSATIVE già previste dall’ Art. 10 DLgs n 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR Al Fondo Tesoreria Inps o alla previdenza complementare:

ESONERO del versamento del contributo mensile al fondo di garanzia Inps del TFR, relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti.

DEDUCIBILITA’ FISCALE dal reddito d’ impresa di una somma pari al 4% del TFR corrisposto in busta paga al lavoratore elevata al 6% per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti.

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