SRL SEMPLIFICATA AD 1 EURO
Innanzitutto è bene precisare che nell’ intenzione di ” mettersi in proprio ” , le opzioni vanno sempre valutate secondo il “rischio d’ impresa”.
In primo luogo l’ opzione più semplice e più economica è quella di un’ apertura di una partita iva come ditta individuale.
In questo caso i costi sono contenuti, ma la differenza sostanziale tra una scelta di questo tipo e una società di capitali diventa abissale se pensiamo come menzionato al rischio futuro.
Ditta individuale, tanto quanto società di persone ( es. SNC societa’ in nome collettivo cioè costituita da persone ), nel caso di fallimento o di debiti inerenti all’ impresa, contribuiscono non solo con il patrimonio dell’ impresa stessa ma bensì con il proprio patrimonio personale.
Le società di capitali, (es SRL societa a responsabilità limitata) contribuiscono solo con il capitale societario, ricordando che le società di capitali possono anche essere costituite da un unico socio ( societa’ unipersonali ).
Dopo questa breve premessa, vediamo come possiamo costituire una società di capitali a costi contenuti riducendo il rischio d’ impresa.
Art. 2463bis del codice civile prevede:
La società a responsabilità limitata semplificata ( comprese con 1 € di capitale versato ) può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
L’ atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico ( notaio ) in conformità al modello standard tipitizzato con decreto del ministero della giustizia, di concreto con il ministero dell’ economia e delle finanze e con il ministero dello sviluppo economico e deve indicare :
1- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio
2- la denominazione sociale contenente l’ indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie
3- l’ ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 previsto dall’ art. 2463, secondo comma, numero 4) sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’ organo amministrativo
4- i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’ art 2463
5- Luogo e data di sottoscrizione
6 – gli amministratori
Le clausole del modello standard tipitizzato sono inderogabili. La denominazione di società a responsabili limitata semplificat, l’ ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione degli atti.
Oggi con il nuovo decreto legge è possibile anche per Under 35!
Adempimenti e costi
non si paga , per l’ atto costitutivo, il notaio controlla i requisiti senza chiedere onorari e entro 20 giorni deposita l’ atto presso l’ Ufficio del Registro Imprese tramite software ComUnica, senza spese per diritti di segreteria e di bollo.
si paga il diritto annuale di Camera di Commercio, l’ imposta di Registro, la denuncia d’ inizio attività .