SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice è una società di persone, avente come oggetto sociale attività commerciali e caratterizzata dalla netta distinzione tra i soci. Infatti in questo tipo di società sono presenti due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Questa differenza è decisiva, in quanto i soci accomandatari sono coloro che amministrano la società, mentre quelli accomandanti si limitano alla riscossione degli utili. E’ dunque presente un forte divario di potere e responsabilità tra le due categorie, e in virtù di questo è stabilito che gli accomandatari rispondano illimitatamente col loro patrimonio in caso di difficoltà, mentre gli accomandanti risponderanno soltanto nei limiti di quanto avranno conferito. Analizziamo ora le due tipologie di soci:
SOCI ACCOMANDATARI:
- Si occupano dell’amministrazione della società. Possono amministrare tutti i soci accomandatari in maniera disgiunta, con diritto di veto verso gli altri soci, oppure il potere amministrativo è esercitato da solo uno di essi.
- Sono soggetti agli stessi diritti ed obblighi delle società in nome collettivo.
- Il nome di almeno uno di loro deve essere obbligatoriamente presente nella ragione sociale della società.
- Hanno responsabilità illimitata e solidale.
La nomina dei soci accomandatari può avvenire con la nomina nel contratto o senza di essa. Nel primo caso la revoca potrà avvenire soltanto all’unanimità e per giusta causa per tutti i soci , mentre nel secondo verrà decisa in base al capitale sottoscritto per la totalità degli accomandatari e la maggioranza degli accomandanti.
SOCI ACCOMANDANTI:
- hanno responsabilità solo per quanto hanno conferito (denaro, beni, prestazioni d’opera, crediti).
- Diventano anch’essi responsabili se il loro nome compare nella ragione sociale.
- Hanno divieto di amministrare la società.
- Se prestano la loro opera, possono farlo soltanto sotto direttiva dei soci accomandatari.
- Possono trasferire le loro quote per causa di morte, o per atto tra vivi solo con l’assenso dei soci che detengono la maggioranza.
- Devono poter controllare il bilancio annuale e verificarne l’esattezza avendo accesso a tutti i libri e i documenti della società.
La società in accomandita semplice deve essere sciolta quando non ci sono più al suo interno soci accomandatari e accomandanti. Se vengono a mancare solo i soci accomandatari deve essere nominato un amministratore temporaneo, e si ha tempo 6 mesi per trovare dei nuovi soci. Quando invece vengono a mancare i soci accomandanti si potranno soltanto cercare dei sostituti, per lo stesso periodo di 6 mesi. In caso di liquidazione della società i soci accomandatari saranno responsabili totalmente verso i creditori non soddisfatti, mentre quelli accomandanti soltanto per gli utili ricevuti.
Per concludere, cerchiamo di riassumere in un piccolo schema vantaggi e svantaggi di una s.a.s:
VANTAGGI:
- è un tipo di società che può essere realizzata senza grandi difficoltà
- non comporta grosse spese per la sua costituzione
- spede ridotte anche per la sua gestione
- non è obbligatorio un capitale minimo
- amministrazione spettante solo ai soci accomandatari
- contabilità molto semplificata
- non vi è obbligo di depositare il bilancio (che deve comunque essere redatto)
SVANTAGGI:
- responsabilità illimitata dei soci accomandatari
- impossibilità di amministrare per i soci accomandanti
- scelte societarie piuttosto complesse
- in caso di insolvenza i soci accomandatari e la società possono essere sottoposti a procedure concorsuali