RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI
Che trattamento fiscale prevedono
I rimborsi chilometrici sono riconosciuti dall’azienda ai dipendenti che utilizzano la propria auto per svolgere il lavoro affidatogli.
Il trattamento fiscale di questa indennità è regolato da diversi articoli del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), da cui si evince che i rimborsi chilometrici sono deducibili se il veicolo utilizzato non supera i 17 cavalli di potenza per le auto a benzina o i 20 cavalli per le auto diesel.
Il rimborso chilometrico comprende i costi diretti legati all’uso del veicolo (ad esempio il carburante), ma non i costi collaterali quali pedaggi autostradali e parcheggi, che rientrano invece nel rimborso spese ordinario e non nel rimborso chilometrico.
Per aver diritto al rimborso chilometrico, non è necessario utilizzare auto propria, ma è sufficiente disporre di un mezzo da utilizzare per l’azienda: si può quindi erogare il rimborso ad un dipendente con un contratto di noleggio a proprio nome, o che guida un’auto di un’altra persona essendo però annoverato tra i conducenti citato nel libretto di circolazione.
Per stabilire l’entità del rimborso è necessario calcolare il costo per chilometro tenendo conto del modello di veicolo con cui il dipendente circola, i chilometri percorsi e la tipologia di strade percorse. Ai fini del calcolo, bisogna riferirsi alle Tabelle Aci, che indicano due tipologie di costi annui di percorrenza:
• proporzionali, ovvero i tutti i costi che variano in base all’utilizzo (cambio pneumatici, manutenzione, carburante)
• non proporzionali, ovvero costi fissi legati al possesso del veicolo (assicurazione , revisione, bollo).
Il rimborso chilometrico è esente da tassazione, in quanto non è considerato come uin compenso ed un guadagno, ma come indennità rispetto a costi sostenuti per conto dell’azienda.
Il termine trasferta definisce il tragitto del lavoratore dalla sede di lavoro usuale verso un altro luogo, per scopi lavorativi. A questo punto si distinguono le trasferte effettuate fuori dal Comune della sede e le trasferte svolte all’interno dello stesso Comune: in questo ultimo caso l’indennità di trasferta è tassabile.