QUALI DIRITTI PER UNA DONNA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA?

Serie di articoli che tutelano la donna in stato interessante

Donne lavoratrici in gravidanza: quando comunicare al proprio datore di lavoro la lieta novella? E quali sono i diritti che vi tutelano? Ecco qui di seguito i diritti in materia di lavoro che tutelano la donna in dolce attesa:

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  • Divieto di licenziamento o sospensione del lavoro. Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice non può essere licenziata o sospesa dall’inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti per la legge e fino al compimento dell’anno di vita del bambino. Questo a meno che non si tratti di cessazione dell’attività dell’intera azienda.
  • Divieto di lavoro pesante e del lavoro notturno. La lavoratrice non può essere adibita a lavori pesanti nonché a lavori pericolosi, insalubri o faticosi e deve essere impiegata ad attività adeguate al suo stato. Vietato adibire le donne ad attività notturne dall’accertamento della gravidanza fino al compimento dell’anno di vita del bambino.
  • Congedo di maternità. La donna ha diritto di astenersi dal lavoro per maternità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto. Basta presentare al datore di lavoro e all’INPS un certificato del proprio ginecologo e entro 30 gg dalla nascita anche un certificato di nascita del figlio. Nel caso di lavori particolarmente pesanti il congedo può essere anticipato. Il periodo di congedo è flessibile perchè se la lavoratrice lo desidera e non ci sono rischi per la salute può rimanere al lavoro fino ad un mese prima del parto e quindi quattro mesi dopo di esso.
  • Permessi per allattamento. Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la donna ha diritto ad usufruire di due interruzioni giornaliere di due ore complessive (se lavora almeno sei ore) e di una interruzione se lavora almeno quattro ore.
  • Congedo parentale. Fino al compimento degli otto anni la donna ha diritto ad un ulteriore congedo detto “congedo parentale” continuativo o frazionato. Di questo congedo gode anche il padre del bambino ed è retribuito al 30%.
  • Congedo per malattia del figlio. I genitori possono assentarsi dal lavoro durante le malattie del figlio minore di anni otto. Se il bambino ha dai tre agli otto anni il periodo è di cinque giorni lavorativi all’anno e deve essere sempre accompagnato da certificato medico redatto dal pediatra. Questo vale anche per i bambini da zero a tre anni.

 

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