PERMESSO DI LAVORO IN SVIZZERA: QUANTI TIPI NE ESISTONO E COME SI OTTENGONO

L'iter burocratico e le differenze tra cittadini residenti e frontalieri

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Esiste un accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione Europea sulla circolazione delle persone sin dal 1 giugno 2002 nato con lo scopo di facilitare l’ingresso, il soggiorno e l’impiego dei cittadini europei nello stato Svizzero e dei cittadini Svizzeri negli stati dell’Unione Europea. Lo status di cittadino europeo è già sufficiente per trasferirsi e stabilire i propri affari nello stato della Svizzera anche se in questo caso il riferimento è per il lavoro autonomo.

 

Nel caso in cui invece si intende andare in Svizzera per trovare un lavoro alle dipendenze di una qualunque azienda occorre innanzitutto sapere che che il primo passo da fare è quello di ottenere il permesso di soggiorno. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità competenti a condizione che il richiedente abbia un contratto di lavoro già firmato. Nei requisiti necessari per ottenere questo permesso bisogna considerare che esiste una differenza tra cittadini Europei e cittadini di Stati che non fanno parte dell’Unione Europea proprio in virtù dell’accordo bilaterale del 2002. In questo caso la Svizzera favorisce i cittadini europei  e concede il permesso di soggiorno mentre per tutti chi non è cittadino europeo è previsto il permesso di soggiorno solo nel caso in cui il datore di lavoro dichiari che non ci sono cittadini svizzeri e dell’Unione Europea che possono svolgere la mansione richiesta.

Esistono comunque delle eccezioni a questa regola nei casi di alti funzionari o di personale specializzato.

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I permessi che si possono ottenere sono quattro:

  1. il primo è il permesso per dimoranti temporanei (L). Questo permesso è valido fino ad un anno e può essere rinnovato. Si ottiene solo se si ha un contratto di lavoro e soprattutto termina con esso infatti neppure cambiando lavoro si può essere certi del rinnovo. Dopo 24 mesi della data del suo rilascio questa tipologia di permesso decade automaticamente.
  2. Il secondo è il permesso di dimora (B) In questo caso si ha una validità dell’autorizzazione per un anno  ed anche in questo caso con la possibilità di un rinnovo. C’è da sottolineare però che per i cittadini che non appartengono all’UE risulta molto difficile ottenere questo permesso salvo in casi eccezionali.
  3. Il permesso (C) o permesso di domicilio a differenza di quelli già descritti presuppone per il suo rilascio la residenza in Svizzera del richiedente e può essere rinnovato a tempo indeterminato. Questo diritto decade dopo dieci anni per i cittadini non appartenenti all’UE tranne in alcuni casi come accade per esempio ai coniugi dei cittadini svizzeri. Quando si ottiene questo permesso è possibile cambiare lavoro o datore di lavoro oppure lavorare autonomamente.
  4. In ultimo abbiamo il permesso di tipo (G) quello previsto per i frontalieri ossia coloro che hanno una residenza all’estero e lavorano in svizzera questo permesso viene rinnovato ogni anno e non prevede la conversione in permesso di soggiorno.

2 commenti per “PERMESSO DI LAVORO IN SVIZZERA: QUANTI TIPI NE ESISTONO E COME SI OTTENGONO

  1. Maria da Italia scrive:

    Salve volevo sapere quale permesso mi andrebbe meglio mio marito ha trovato lavoro in Svizzera e io vivo in Italia vorremo poi trasferisci in Svizzera il datore di lavoro gli ha consigliato il b ma se lui poi vorrebbe cambiare lavoro con il b lo può fare il permesso dopo un anno viene rinnovato ?e inoltre per gli assegni dei bambini vengono anticipati dal datore di lavoro ma è lo stato che li dà ?grazie

    1. Gaetano Alabrese scrive:

      Salve Maria come ho già spiegato nell’articolo i permessi dipendono dai requisiti della persona che ne fa richiesta quindi la possibilità per richiedere un permesso più conveniente dipende dal tipo di contratto e dalla residenza.Pertanto penso che il permesso b sia la strada migliore per il trasferimento in Svizzera.Con il permesso b è possibile cambiare sia il lavoro che la residenza.Per quel che riguarda la sua domanda sugli assegni familiari la competenza si individua secondo il principio del luogo di lavoro e la domanda deve essere fatta al datore di lavoro il quale provvederà ad inoltrarla a chi di competenza.

      la richiesta

      A chi devono rivolgersi i genitori che desiderano ricevere gli assegni familiari?

      I salariati devono inoltrare la richiesta al loro datore di lavoro, che la trasmetterà in seguito alla competente cassa di compensazione per assegni familiari.
      I lavoratori indipendenti devono rivolgersi alla cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati.
      Gli agricoltori indipendenti devono inoltrare la richiesta alla cassa di compensazione AVS cantonale.
      Le persone prive di attività lucrativa devono rivolgersi alla cassa di compensazione AVS cantonale.

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