GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO
Gli operatori professionali in oro sono dei soggetti del mercato dei metalli preziosi che esercitano, in via professionale e a determinate condizioni, l’attività di acquisto e vendita di metalli preziosi, primi fra tutti l’oro.
Questa nuova figura è stata introdotta dalla L. 7/2000, allo scopo di dare una regolamentazione di massima al mercato dei metalli preziosi, fino a quel momento privo di disciplina e di sorveglianza diretta e oggi assoggettato al controllo di massima della Banca d’Italia.
Gli operatori professionali in oro, spesso confusi, a torto, con i compro oro, sono in genere società di grandi dimensioni, con una struttura articolata su scala nazionale o internazionale, che svolgono più precisamente l’attività di banco metalli. Non di rado essi affiancano alla stessa, una parallela gestione di compro oro, così come consentito dalla normativa.
La differenza tra compro oro e operatori professionali riguarda essenzialmente la tipologia di merce che può essere commercializzata dai due soggetti, essendo oggi riservata ai secondi, l’attività relativa all’oro destinato all’investimento o all’uso industriale, che comporti l’acquisto, la rivendita ed eventualmente la fusione, anche di quelli che sono in genere definiti “rottami d’oro”, ovvero di quelle componenti in metallo prezioso che non sono più destinabili all’utente finale e che possono solo essere utilizzabili per il recupero della materia prima.
Più specificatamente, secondo l’art. 1 di tale legge, l’oro commercializzato deve essere distinto in tre grandi categorie:
- Oro da investimento: lingotti e barre composte di metallo prezioso, di peso superiore a 1 gr e aventi una purezza almeno pari a 995 millesimi, nonché monete da investimento che siano state coniate in epoca successiva al 1800 e aventi una purezza pari o superiore a 900 millesimi. Questo tipo di oro viene compravenduto ad un prezzo calcolato unicamente sulla base del valore intrinseco dei materiali.
- Oro ad uso prevalentemente industriale: oro grezzo, sotto forma di pepite, pagliuzze e simili, destinato alla fusione; semilavorati aventi una purezza almeno pari a 325 millesimi; oro da investimento cui viene impressa una nuova destinazione d’uso mediante lavorazione ed eventuale fusione.
- Altro oro: in via residuale tutte le forme assunte dal metallo prezioso non ricomprese nei punti precedenti. A titolo esemplificativo si possono considerare: l’oro cosiddetto da gioielleria, l’oro utilizzato nelle componenti elettroniche o quello utilizzato per scopi diversi rispetto a quello puramente commerciale (ad es. oro ad uso dentistico e medico).
La Legge 7/2000 riserva il commercio delle categorie di oro indicate ai punti 1 e 2 agli esercenti che rispettino le seguenti condizioni e risultino iscritti all’interno di un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
I requisiti per essere riconosciuti operatori professionali in oro riguardano la struttura societaria e l’onorabilità dei diretti responsabili dell’attività e consistono in ciò:
- forma di società di capitali, liberamente scelta tra SpA, Srl, SapA, Cooperativa;
- capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari o superiore a 150.000 Euro;
- indicazione nell’oggetto sociale della specifica attività di commercio professionale in oro;
- possesso, da parte degli amministratori e dei dipendenti che, indipendentemente dalla qualifica, svolgano concretamente funzioni direttive, dei requisiti di onorabilità richiesti dal T.U. in materia Bancaria e Creditizia
Le società che sono in possesso di questi requisiti, sono tenute a comunicare l’inizio dell’attività alla Banca d’Italia e a sottoporsi ai suoi poteri di vigilanza e controllo.