IL NUOVO REGIME FORFETTARIO. CONVIENE?
Il nuovo regime dei minimi forfettario, che dal 2015 è entrato in vigore seppur affiancato fino al 31/12/2015 dal vecchio regime dei minimi, ha come caratteristica principale quella di portare vantaggio agli imprenditori che decidono di avviare un’attività in proprio.
Non tutti possono accedere al regime, infatti è necessario rispettare alcuni parametri come :
- avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico
- aver sostenuto costi per lavoro inferiori ai 5.000€
- il costo dei beni strumentali non deve superare, al lordo degli ammortamenti, di 20.000€ al 31.12
- l’attività di impresa deve risultare esser l’attività prevalente rispetto ad un eventuale lavoro dipendente.
Le agevolazioni previste per chi decide di aderire al regime dei minimi forfettario non sono certo trascurabili e in particolare coloro che aderiscono
- sono esonerati dal versamento dell’Iva ;
- non subiscono e non effettuano la ritenuta alla fonte;
- sono esonerati dall’IRAP e dagli studi di settore;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, che comprende sia l’Irpef che le relative addizionali e l’IRAP; per il versamento dell’imposta le linee guida sono le stesse previste per l’Irpef tradizionale e i codici tributi da utilizzare sono :
- “1790” (acconto prima rata);
- “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
- “1792” (saldo).
Per i soggetti che avviano una nuova attività con il regime forfettario vi è un’ulteriore agevolazione: infatti per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi è possibile godere di una diminuzione del reddito di 1/3 se :
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività che viene svolta non è in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- nel caso in cui si prosegue un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve essere superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
Sicuramente positiva la possibilità di aderire al cosidetto regime contributivo agevolato per gli imprenditori che sono obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. Il nuovo regime prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d’impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima).