L’ASSEGNO MATRIMONIALE: ECCO COME OTTENERLO
Il progetto “matrimonio”, si sa, che per chi ancora non l’ha affrontato, ma è in procinto di farlo, comporta innumerevoli impegni economici. Tra gli abiti, ricevimento, bomboniere, casa, fiori, parrucchiere, visagista, wedding planner…è difficile non pensare allo stress prematrimoniale, ed al denaro con fatica accumulato che esce come un fiume in piena dalle nostre tasche.
L’Inps, in questa impresa vuole dare un aiuto agli operai, agli apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative che abbiano l’intenzione di contrarre matrimonio nel 2016, attraverso un assegno detto appunto congedo matrimoniale, e che siano in possesso dei seguenti requisiti lavorativi e non:
- Matrimonio civile o concordatario.
- Contratto di lavoro avente data anteriore a dieci giorni prima della celebrazione del matrimonio.
- Lavoratori assenti dal lavoro da non più di trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio per congedo matrimoniale.
- Disoccupati, che abbiano lavorato nelle suddette aziende nei novanta giorni precedenti la celebrazione del matrimonio.
- Lavoratori assenti dal posto di lavoro per giustificato motivo.
L’assegno per congedo matrimoniale non viene riconosciuto e quindi ne restano meramente esclusi coloro:
- che abbiano celebrato il proprio matrimonio con rito esclusivamente religioso.
- inquadrati come dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco, aziende agricole, del commercio, del credito, assicurazioni, degli enti locali e statali e delle aziende che non versano i contributi Cassa Unica Assegni Familiari.
La richiesta per il riconoscimento della detta agevolazione deve essere inoltrata entro e non oltre sessanta giorni dalla data del matrimonio e consiste in una retribuzione pari a sette giorni di lavoro per gli operai e gli apprendisti, detratto il 5,54% sulla paga giornaliera che rimane a carico del lavoratore; ai lavoratori a domicilio spettano sette giorni di guadagno medio detratta sempre la percentuale del 5,54% a carico del lavoratore; ai marittimi spettano otto giorni di guadagno medio con detrazione sulla paga giornaliera del 5,54%, sempre a carico del lavoratore.
Tali somme sono cumulabili con l’indennità inail per infortunio, mentre sono incumulabili con l’indennita’ di maternità, di malattia, con quella della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e infine con quella di disoccupazione.