LA LEGGE SULLA PRIVACY
Con l’espressione privacy si intende il diritto alla riservatezza della propria vita. La necessità di conferire una protezione giuridica alla sfera personale privata nasce di fatto nel 1890 con la pubblicazione dell’articolo “The right to privacy” ad opera di due avvocati americani, Samuel Warren e Luis Brandes. La privacy è un istituto tutelato sia da fonti giuridiche nazionali che sovranazionali. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alcune direttive del diritto comunitario salvaguardano il diritto alla riservatezza di ogni cittadino, con particolare riguardo per la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza. In Italia, il diritto alla privacy è tutelato da diverse norme.
La Costituzione italiana sancisce l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. In materia di tutela della privacy, la legge di riferimento è senza dubbio costituita dal d. lgs. n. 196/2003 nominato “Codice in materia di protezione dei dati personali“. Questo codice stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali e il trattamento di questi dati deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. In caso di inosservanza delle norme, le sanzioni possono essere amministrative e penali.
Il dato personale è qualsiasi informazione riferita a una persona e può essere suddiviso in quattro categorie. La prima tipologia di dati personali sono quelli comuni o identificativi. Si tratta di informazioni necessarie per l’identificazione di un soggetto, come il nome, il cognome o un numero di cellulare. Esistono poi i dati sensibili che invece permettono un’identificazione più particolare dell’individuo. Sono dati sensibili l’origine razziale, l’orientamento politico, l’appartenenza ad una fede religiosa, lo stato di salute, la vita sessuale ecc. Abbiamo inoltre i dati semisensibili, ancora un po’ controversi che sono una via di mezzo fra i comuni e i sensibili. Un classico esempio di dato semisensibile è il nominativo registrato presso una centrale rischi che scaturisce in caso di debito con una banca. Infine esistono i dati giudiziari che invece permettono a chi ne ha accesso di verificare le condanne e i provvedimenti a carico di una persona.
Il trattamento dei dati personali è possibile solo previo consenso dell’interessato. Questo significa che chiunque può liberamente raccogliere dati che riguardano terzi purché non li diffonda o pubblichi (pensiamo ai dati raccolti sulla propria agenda); quando invece questa raccolta non riguarda più un uso strettamente personale allora il consenso dell’interessato è fondamentale. Pensiamo ad esempio ad un’azienda che tratta i dati di potenziali clienti allo scopo di allargare il suo giro di affari. Se il trattamento riguarda i dati sensibili, la legge prevede che il solo consenso della persona interessata non sia sufficiente: in questo caso, per via della delicata natura delle informazioni personali, è doverosa anche l’autorizzazione del Garante della privacy. Il Garante della privacy è l’autorità che vigila per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla riservatezza personale. Particolari garanzie sono previste anche per i dati giudiziari, il cui trattamento è possibile solo in presenza di espressa disposizione normativa.
Veniamo ora ad un caso più particolare che sarà sicuramente capitato a molte persone, ovvero la divulgazione di una foto o di un filmato che ritrae una persona su un social network o altro sito internet. Cosa accade in circostanze come queste, cosa stabilisce la legge?
Qualsiasi pubblicazione di foto o video che riguardano terzi è possibile solo se l’interessato ha prestato il suo consenso. Dunque postare la foto di una persona su facebook, senza che questi abbia esplicitamente dato il suo assenso, è un reato perché si verifica un trattamento illecito di dati personali. Le uniche eccezioni a queste regole così rigorose sono rappresentate dalla diffusione di immagini riprese nel corso di eventi pubblici (dove comunque rimane vietato il primo piano a meno che non sia stato autorizzato) e la divulgazione di foto raffiguranti personaggi famosi (purché però questa pubblicazione non abbia delle finalità commerciali e lucrative). Stesso discorso per chiunque diffonda il numero di cellulare di una persona senza alcuna autorizzazione: anche in questa circostanza si verifica un trattamento illecito di dati personali suscettibile di sanzione penale.