COME RICHIEDERE L’INDENNIZZO PER CESSATA ATTIVITÀ
Gli esercenti che cessano definitivamente un’attività, rottamando la loro licenza, hanno diritto ad una rendita pari alla pensione minima, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
I destinatari dell’indennità per cessata attività sono solo i titolari dell’attività commerciale e nello specifico possono beneficiare dell’indennizzo:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori;
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
Per avere il diritto all’indennità per cessata attività si deve inoltrare la richiesta entro il 31 gennaio del 2017.
L’indennizzo può essere richiesto da tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- 62 anni di età per gli uomini
- 57 anni di età le donne
- essere iscritti alla gestione speciale INPS come titolare da almeno 5 anni
- essere in grado di dimostrare di aver definitivamente cessato l’attività
- riconsegnare al comune di competenza l’autorizzazione dell’attività per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti
- la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio
L’indennizzo viene erogato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la richiesta. Fino a tutto il mese nel quale gli aventi diritto compiono l’età necessaria alla pensione di vecchiaia.
L’indennizzo è pari al trattamento minimo della pensione rivolta agli iscritti alla gestione commercianti. Quindi per coloro che ne fanno accesso nell’anno 2016, l’indennizzo sarà di circa 501,89 euro.
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 gg dal suo verificarsi.<!– –>