IL DIRITTO D’ACCESSO
Il diritto d’accesso è uno dei principi generali che regolano l’attività amministrativa. Previsto dalla legge 4 agosto 1990, n°240. L’istituto del diritto d’accesso è stato poi rivisto dalla legge 15 febbraio 2005, n°15 e più recentemente dalla legge 18 giugno 2009, n°69 che aveva lo scopo di semplificare la procedura amministrativa e è attualmente in vigore.
Il diritto d’accesso ai documenti e ai procedimenti amministrativi ha lo scopo di dare specifica attuazione a tre principi fondamentali della Costituzione:
- Il principio di trasparenza, principio cardine del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini che possono e devono quindi operare un costante controllo sui loro amministratori per verificare la conformità del loro operato con le norme, con la Costituzione e con gli interessi comuni.
- La partecipazione dei cittadini all’attività dei pubblici poteri.
- La garanzia di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa.
Per questo motivo i documenti amministrativi relativi ad uno specifico procedimento devono essere accessibili, anche se sono previste delle eccezioni alo scopo di salvaguardare alcuni interessi fondamentali della comunità.
Hanno diritto d’accesso ai documenti tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai contenuti del documento che si richiede di visionare. Sono obbligati a consentire il diritto d’accesso ai documenti tutti i soggetti pubblici o i privati che un’attività di pubblico interesse.
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione rifiuti l’accesso ai documenti il cittadino può rivolgersi al difensore civico o direttamente al Tar che se ritiene illegittima la decisione della pubblica amministrazione lo comunica alla stessa. Se entro 30 giorni l’amministrazione non giustifica la sua decisione l’accesso sarà automaticamente consentito.