DISOCCUPAZIONE COCOPRO: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE
Il rapporto di lavoro Co.Co.Pro identifica una collaborazione coordinata a progetto, in forma autonoma, e quindi senza alcun vincolo di subordinazione. Questo tipo di contratto è stato introdotto nel 2003, a dare spalla e definizione al precedente Co.Co.Co (collaborazione, coordinata e continuativa), che per la mancata indicazione del termine del rapporto di lavoro risultava essere alquanto aleatorio nei confronti del lavoratore.
Il co.co.pro, pur avendo cavalcato l’onda nel mercato del lavoro per più di dieci anni, nel 2015 è stato definitivamente abrogato dal Job Act, e dal primo gennaio 2016 quelli ancora esistenti, sono stati trasformati in contratti subordinati.
La dis-coll o indennità di disoccupazione collaboratori, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 grazie alla proroga introdotta con la Legge di Stabilita’, viene riconosciuta sia ai lavoratori co.co.co, che a quelli assunti con contratto a progetto, purche’ iscritti alla Gestione Separata Inps, che si trovino in stato di disoccupazione, risultante da iscrizione presso il centro per l’impiego al momento dell’inoltro della domanda, e che abbiano almeno tre mesi di contribuzione nell’anno solare precedente alla disoccupazione; non risulta invece più essere necessario nel 2016 il possesso di un mese di contribuzione nell’anno dello scioglimento del rapporto lavorativo.
Restano categoricamente esclusi da tale riconoscimento gli amministratori, i pensionati, i sindaci ed i titolari di partita IVA.
L’importo della Dis-coll sarà pari al 75% della retribuzione mensile, se quest’ultima risulta essere inferiore o pari a € 1.195, 00, per le retribuzioni di importo superiore a € 1.195,00, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del detto importo a cui si andrà a sommare il 25% della differenza tra la paga mensile e €1.195,00, e comunque complessivamente non potra’ superare € 1.300,00 mensili.
La richiesta della dis.coll deve essere rivolta all’Inps o autonomamente, per via telematica, o per tramite dei centri Caf, entro e non oltre 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e una volta verificata la domanda circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verrà corrisposta ogni mese per un massimo di sei mensilità.