COME RISTRUTTURARE UN’ABITAZIONE CON DISABILI O ANZIANI ED OTTENERE I CONTRIBUTI STATALI
In materia di ristrutturazione edilizia, il codice riserva una specifica voce per gli interventi di adeguamento della struttura, che ospita persone disabili. La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità
Per accedere ai questi vantaggi e rendere meno difficile la vita a queste persone disagiate, bisogna presentare una domanda al sindaco del comune in cui è sito l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
Alla domanda per la concessione del contributo, bisogna allegare i seguenti documenti:
- l’istanza contente la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista;
- il certificato medico, in carta semplice, attestante l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- l’autocertificazione in cui specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e la descrizione degli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni;
- la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi.
Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28. L’erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture quietanzate. L’entità dello stesso viene fissata così:
- per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo &è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più; il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82);
- se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.
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