CONTESTARE UNA MULTA
La multa può essere contestata nei seguenti casi:
- - errata indicazione delle generalità del conducente;
- - errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
- - errata o omessa indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
- - errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
In alcuni di questi casi non sempre si determina la nullità della multa ma se la è palesemente illegittima o errata, prima di fare ricorso, la persona può provare a richiedere all’Ente che ha emanato la multa di annullarla presentando richiesta tramite l’autotutela che costituisce il potere/dovere dell’amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del cittadino, tutti i propri atti che risultino illegittimi o infondati.
Per la richiesta di dell’annullamento in autotutela, è consigliato farne richiesta nei seguenti casi:
- 1. errore di persona;
- 2. doppio verbale per la medesima infrazione;
- 3. rilevazione errata della targa del veicolo;
- 4. notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà.
Se ciò non bastasse si ha la possibilità di fare ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e deve essere presentato nel seguente modo:
- - direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- - all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche a mezzo raccomandata.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Nei confronti del preavviso di violazione non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine pe l’eventuale ricorso al Prefetto.
Contro una multa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace, a condizione che non sia già stata presentata al Prefetto. Al Giudice possono essere presentati:
- a. ricorsi conto le multe per infrazione al codice della strada;
- b. i ricorsi contro la cartella esattoriale, ma solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica (*), e non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
- c. ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata, e deve contenere:
- - originale e quattro copie del ricorso;
- - originale e quattro copie della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;
- - copia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
- - copia del documento di riconoscimento;
- - marche contributo unificato e diritti di notifica.
Anche in questo caso per poter effettuare il ricorso bisogna attendere la notifica del verbale.
(*) Per vizi di notifica si intende per esempio errata indicazione delle generalità del conducente; errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare; mancata esposizione dei fatti ecc.