CONGEDI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Il congedo di maternità è il periododi assenza dal lavoro obbligatoria, che l’azienda deve alle lavoratrici durante l’ultimo periodo di gravidanza e i primi sei mesi di vita del nascituro. Il congedo di paternità, invece, è obbligatorio solo per un giorno: si può tuttavia scegliere di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno.
Il congedo di maternità viene sospeso nel caso in cui il figlio venga ricoverato durante questo periodo, riprendendo a decorrere dopo la dimissione del figlio dall’ospedale o la struttura privata presso cui era degente. Per ottenere la sospensione del congedo, occorre presentare adeguata documentazione medica; inoltre la sospensione si può richiedere una solo volta per ciascun figlio. L’indennità per maternità si percepisce anche nel caso in cui la lavoratrice abbia perso il lavoro per licenziamento per giusta causa.
Sempre in materia di congedi di maternità si prevede che i giorni di congedo non goduti prima del parto (a causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi.
Fino ai tre anni d’età del figlio (o ai tre anni dall’ingresso del bambino adottato in casa), la madre è esonerata dallo svolgimento di lavoro su turni notturni.
Per congedo parentale, infine, si intendono i giorni di assenza dal lavoro di cui i genitori alternativamente possono godere fino a quando il bambino non compia 12 anni (fino allo scorso 25 giugno il limite d’età era 8 anni), per un massimo di 10 mesi: per i congedi obbligatori l’INPS riconosce al lavoratore l’80% dello stipendio, mentre il datore di lavoro sarà libero di scegliere se integrare o meno il restante 20%.