COME RICHIEDERE I PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104

INPS

I permessi retribuiti per la Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti che rientrano in una delle seguenti situazioni:

- disabili in situazione di gravità: possono beneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro oppure tre giorni di permesso mensile (frazionabile in ore);

- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e gli otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  • 1) un prolungamento del congedo parentale;
  • 2) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • 3) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) sia nel caso in cui l’altro genitori non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

-coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Legge 183/2010): hanno diritto alternativamente di un prolungamento del congedo parentale; 3 giorni di permesso mensile (frazionabile in ore) sia nel caso in cui l’altro genitori non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

La richiesta di tali permessi deve essere effettuata prevalentemente on-line sul portale INPS accedendo con le proprie credenziali e la domanda va presentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave e dovrà fornire le seguenti informazioni:

  • 1. l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
  • 2. le modifiche ai permessi richiesti

l’INPS di competenza, una volta che ha accettato ed esaminato la domanda, rilascia un documento da consegnare al proprio datore di lavoro che inserirà, quando richiesti dal lavoratore, in busta paga una indennità che se usufruita a giorni o a ore verrà erogata sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

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