COME OTTENERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE UN FABBRICATO

Pincipali adempimenti per l'ottenimento del permesso di costruire

Il permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa che ha sostituito la ex concessione edilizia. E’ entrata in vigore con il D.P.R. 380/2001, detto anche Testo Unico dell’edilizia.

Il testo unico fornisce tutte le indicazioni di riferimento nazionale, ma essendo l’edilizia materia non di competenza esclusiva statale, si devono controllare anche le leggi regionali e di conseguenza i regolamenti comunali.

Progetto

Progetto

Il permesso di costruire è descritto dall’articolo 10 al 21 del testo unico.
Ecco un elenco delle principali caratteristiche, ma si consiglia una più attenta lettura:

  • gli interventi subordinati al permesso di costruire sono quelli di nuova costruzione, le ristrutturazioni edilizie importanti e quelle urbanistiche.  A descrivere meglio questi interventi e a includerne altri sono le regioni;
  • il permesso è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia diritto, dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale;
  • i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati entro i successivi tre;
  • deve essere corrisposto un contributo dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fogne, rete idrica, spazi di verde attrezzato, ecc.) e secondaria (asili, scuole, mercati, chiese, impianti sportivi,  attrezzature culturali e sanitarie, ecc.) e dal costo di costruzione.

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è complesso

La domanda, sottoscritta dal proprietario o chi avente diritto, va presentata allo sportello unico con un’attestazione del titolo di legittimazione, elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio e un’autocertificazione di conformità alle norme igienico sanitarie.
Entro 10 giorni viene individuato e comunicato il responsabile del procedimento, che avrà l’obbligo entro altri 60 giorni di curare l’istruttoria e raccogliere pareri per giungere a formulare a una proposta di provvedimento.
Il termine dei 60 giorni può essere interrotto solo una volta per richiedere altri documenti o consigliare modeste variazioni progettuali.
Il provvedimento finale è addottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio comunale entro 15 giorni dalla proposta del responsabile. Del rilascio è data notizia al diretto interessato e pubblicamente, attraverso affissione all’albo pretorio.
I termini temporali si raddoppiano per comuni con più di  100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, si intende formato il silenzio-rifiuto.

Per la presentazione della domanda occorre rivolgersi a un professionista abilitato e iscritto al relativo albo (geometra, architetto, ingegnere). La persona incaricata si adopererà nella preparazione di tutta la documentazione da presentare.
Nella progettazione dell’intervento, il professionista metterà il suo genio e le sue capacità, ma dovrà rispettare le indicazioni comunali. I parametri edilizi sono il tipo di zona d’intervento, la cubatura massima, altezze massime, superfici copribili, distanze da confini e da altri fabbricati, obblighi di natura paesaggistica, storica o culturale, ampiezza dei vani, superficie illuminante e di aerazione, vincoli vari e servitù, ecc.

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