COME EVITARE IL FALLIMENTO: “PRESUPPOSTI”
Come spiegato nel mio precedente articolo, non tutti i soggetti imprenditoriali sono fallibili. Sono esclusi dalla procedura le piccole aziende secondo la definizione che ne dà l’articolo 2083 codice civile, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia e i coltivatori diretti. Inoltre tutte le aziende pubbliche e alcune grandi aziende, come per esempio la FIAT. La nuova legge fallimentare ha introdotto anche ulteriori paletti alla sfera della fallibilità, ossia limiti dimensionali e di bilancio che, qualora si presentino congiuntamente, fanno si che un imprenditore possa sottrarsi alla disciplina del fallimento, anche qualora eserciti un’attività commerciale. In sintesi un impresa non può fallire quando congiuntamente (contemporaneamente):
- ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
- ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a euro 200.000;
- ’impresa ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
Solo e soltanto la presenza congiunta di tutti e tre i requisiti dimensionali appena elencati consente all’impresa di non essere assoggettabile a fallimento. Il verificarsi di uno qualsiasi dei tre, comporta invece la fallibilità dell’impresa.
Per l’accertamento di tali requisiti al di sotto delle quali è esclusa la fallibilità, l’articolo 1 della legge fallimentare stabilisce che spetta all’imprenditore colpito dall’istanza di fallimento, l’onere della prova, ossia dimostrare la sussistenza di tutti i tre requisiti contemporaneamente
Un’impresa che presenta i requisiti soggettivi per essere potenzialmente dichiarata fallita, deve trovarsi inoltre, in uno stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza è quella situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori. Tale stato si manifesta mediante inadempimenti sistematici e non occasionali, di solito abbinati ad altri fattori esterni come la chiusura di rami d’azienda, il ricorso a licenziamenti collettivi, lo spostamento della sede o un forte squilibrio patrimoniale. In questo caso l’onere della prova non spetta al debitore e questo rende più difficile l’accertamento del “Requisito Oggettivo”. Per ultimo va ricordato che non può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore che, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, abbia debiti scaduti e non pagati complessivamente inferiori a euro 30.000,00. Quando un imprenditore si rende conto che la sua azienda sta navigando in acque turbolente e presenta una situazione patrimoniale ma sopratutto finanziaria “Tesa”, cercare di rimediare alla situazione con una serie di contromosse.
Sarà necessaria un’analisi accurata degli aspetti su cui è possibile intervenire, individuando gli eventuali punti di forza e di debolezza per cercare di ricondurre l’azienda in una situazione di equilibrio economico e finanziario. In questa fase sarà fondamentale un’accurata analis dei bilanci puntando l’attenzione su alcuni punti fondamentali quali cali di fatturato, suqilibri di cassa (cash-Flow), diminuzione del MOL (Margine Operativo Lordo) e studidando a fondo gli indici di bilancio quali ROe e ROI
- il primo volto a porre termine alle cause, ove possibile, che hanno portato alla crisi dell’azienda
- il secondo teso al perseguimento di un piano di recupero della redditività.
Oltre ai piani di risanamento, per raggiungere il proprio obiettivo, l’azienda potrà usufruire degli altri strumenti che la legge le mette a disposizione, come accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo
Se invece, dall’analisi dei dati finanziari si evidenza una situazione ormai compromessa, è opportuno passare immediatamente alla messa in liquidazione o, se si possiedono i requisiti necessari, alla procedura concorsuale. Ciò va compiuto tempestivamente se si vogliono evitare ulteriori responsabilità, in quanto, stando agli artt. 2447 c.c. per le Spa e 2482-ter c.c. per le Srl, gli amministratori devono accertare immediatamente la perdita di capitali e informare l’assemblea della società in modo da porre in atto gli adempimenti opportuni. Da questo momento l’impresa cambia la natura della propria attività: l’obiettivo ora non è più fare profitto, ma conservare e realizzare il valore patrimoniale per soddisfare le pretese, leggittime o meno è da accertarsi in una seconda fase, dei creditori.
Vedremo nel prossimo articolo, un esempio di realizzazione di un piano industriale ai fini del risanamento aziendale e le procedure di legge (liquidazione e concordato preventivo) utilizzabili.