COME DIFENDERSI IN CASO DI STALKING

Cosa prevede la Legge 38 del 2009 che ha inserito nel codice penale italiano il reato di atti persecutori

stalking 1 Il reato di atti persecutori, meglio conosciuto con il termine anglosassone “stalking“, è stato introdotto nel codice penale italiano (articolo 612 bis) dal Decreto Legge 11 del 2009, convertito poi nella Legge 38 dello stesso anno.
Per stalking si intendono tutti gli atti perduranti nel tempo indirizzati a molestare o minacciare un soggetto. Si tratta nello specifico di un reato contro la libertà morale della persona. E’ bene sottolineare che non si può definire “stalking” un caso isolato di minaccia, molestia o percossa, tutti reati punibili dal codice penale ma in differenti articoli. Gli atti persecutori prolungati nel tempo sono invece quelli che ingenerano nella vittima uno stato di ansia e paura con aggravanti come il repentino cambio delle abitudini personali (sovente la vittima sceglie di cambiare utenza telefonica o residenza). Alla fine la persona soggetta a stalking nutre un fondato timore per la propria incolumità.
Nella maggior parte dei casi la vittima conosce il proprio persecutore, considerato che si tratta spesso di un ex coniuge o compagno che non si rassegna alla fine di una relazione sentimentale. Ma ci sono minacce e molestie messe in atto da soggetti sconosciuti alla vittima. Questo caso in particolare ha riguardato personaggi pubblici alle prese con fans troppo insistenti. Il timore cresce quando queste molestie sono effettuate in forma completamente anonima.
Nel caso in cui la vittima conosca lo stalker, si può ovviamente procedere penalmente nei suoi confronti con una querela di parte che va presentata entro sei mesi dall’ultimo atto subito. Se per caso l’autore delle molestie è stato già “ammonito” dalle forze dell’ordine, questo aggrava la sua posizione così come nel caso in cui la vittima sia un minore o un soggetto disabile.

CONVOCAZIONE DEL PRESUNTO STALKER

Ci sono casi in cui la vittima, soprattutto se il persecutore è un soggetto conosciuto, può ritenere che la questione possa essere risolta senza nessun procedimento penale. In tal caso può presentare un esposto alla Questura di competenza che a sua volta convoca la persona segnalata e la invita a tenere un comportamento conforme alla legge, acquisendone nello stesso tempo le dichiarazioni. Chi ha presentato l’esposto viene poi informato di tali dichiarazioni. La convocazione ovviamente non ha alcuna conseguenza penale per la persona segnalata che a sua volta, nel caso in cui ritenga non veritiera la motivazione della convocazione, può a sua volta procedere con querela nei confronti del segnalatore.

stalking 2 ISTANZA DI AMMONIMENTO

E’ la prima opportunità prevista dalla Legge 38/2009, qualora la vittima non intenda procedere innanzitutto con l’esposto o che questo, una volta presentato, si sia rivelato inadeguato nella risoluzione del problema. In tal caso può presentare al Questore un esposto con istanza di ammonimento (soltanto se non si è già presentata la querela, ndr). E’ un atto che resta negli archivi della polizia di Stato e dunque non viene trasmesso all’Autorità Giudiziaria, salvo che questa lo richieda per altre motivazioni. In ogni caso le forze di polizia dovranno effettuare i dovuti riscontri per verificare la veridicità dei fatti contenuti nell’esposto e dunque possono anche essere ascoltate altre persone che possano testimoniare gli episodi contestati. In base al risultato di questi accertamenti, il Questore convocherà il presunto stalker per notificargli l’atto di ammonimento, invitandolo a far cessare immediatamente il suo comportamento. Pur non producendo effetti immediati, l’ammonimento provoca una segnalazione diretta alla magistratura nel caso in cui il soggetto commetta ulteriori atti persecutori. Oltretutto, in caso di successiva condanna penale, l’ammonimento rappresenta un’aggravante. A sua volta, il presunto stalker può fare immediato ricorso al Prefetto o al TAR di competenza per la revoca del provvedimento.

QUERELA

La Querela per il reato previsto dall’articolo 612 bis va presentata agli uffici di ricezione denunce di polizia o carabinieri o direttamente in Procura entro sei mesi dall’ultimo dei fatti contestati. Dalle forze dell’ordine viene dunque trasmessa all’Autorità Giudiziaria e deve contenere nel dettaglio la descrizione dei fatti, l’autore e le indicazioni di eventuali testimoni. Fondamentale la dichiarazione di volontà che consente all’Autorità Giudiziaria di procedere ai danni del presunto stalker. Il procedimento penale è ordinario, nel senso che il giudice competente può delegare ulteriori indagini alla polizia giudiziaria al termine dei quali si procede con il rinvio a giudizio. In caso di condanna, il codice penale prevede la reclusione da 6 mesi fino a 4 anni. Sono delle aggravanti che possono dunque portare una condanna maggiore una precedente ammonizione o una relazione sentimentale che lo stalker aveva precedentemente intrattenuto con la vittima, sia che si tratti di un ex coniuge, ex compagno/a di fatto o ex fidanzato/a. L’articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale prevede inoltre il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla vittima e/o congiunti, provvedimento che viene prescritto dal giudice.

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