COME CONTESTARE UNA MULTA

ricorso al prefetto e al giudice di pace

ricorso-multe-ingiusteQuando ci viene comminata una contravvenzione, se sicuri di non avere commesso l’infrazione, possiamo fare valere le nostre ragioni nelle sedi opportune. E’ infatti possibile presentare ricorso alla Prefettura, ed ancora, in caso di sentenza negativa da parte di quest’ultima, rivolgerci al Giudice di Pace. Vediamo come fare:

RICORSO AL PREFETTO:

Innanzitutto va fatto notare che il foglio che il vigile lascia sulla macchina non è la contravvenzione vera e propria, ma soltanto un preavviso di accertamento di infrazione. La multa ci sarà spedita a casa solo se non avremmo provveduto a pagare nei tempi segnalati sul preavviso. In questo caso alla cifra della multa andranno aggiunte le spese di notifica dell’atto. Non si può fare ricorso per quanto comminatoci dal preavviso, ma soltanto per l’atto ufficiale di contravvenzione pervenutoci a casa. Il ricorso sarà possibile solo se la multa non è stata pagata. Il ricorso può essere fatto quando sussistono delle motivazioni  formali o sostanziali. Tra quelle formali vanno incluse:

  • non sono state segnate nella contravvenzione ora, data e luogo dell’infrazione
  • dati anagrafici errati del proprietario del veicolo
  • non sono segnalati numero di targa e tipologia della vettura
  • non sono presenti le generalità del vigile urbano (nome e numero di matricola)
  • l’infrazione riportata è sbagliata
  • la contravvenzione è stata eseguita dopo oltre 90 giorni dall’accaduto

Le motivazioni sostanziali possono invece essere:

  • segnali stradali non visibili
  • ricostruzione dei fatti, come riportata nel verbale, non verosimile
  • infrazione commessa per cause di forza maggiore (un improvviso malore, legittima difesa, immediata necessità)

Il ricorso deve essere presentato alla Prefettura del Comune di competenza, oppure presso l’Ente accertatore (Vigili urbani o Polizia Stradale), entro 60 giorni dal ricevimento del preavviso di infrazione, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso avrà valore soltanto se presentato dal conducente dell’auto o dal proprietario. Ad esso andrà allegata una copia del verbale di contravvenzione e quant’altro possa servire a dimostrare la propria innocenza (fotografie o documentazione di altro tipo). Il prefetto si esprimerà entro 120 giorni: se accoglierà il ricorso l’atto sarà archiviato, in caso contrario la multa dovrà essere pagata per il doppio della cifra, con l’aggiunta delle spese e della notifica. Se entro 210 giorni (in caso di ricorso presentato al prefetto direttamente) o 180 (se presentato all’organo accentratore) non avremo ricevuto nessuna comunicazione, significherà che il ricorso è stato accolto.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE:

Si potrà presentare, come detto, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, entro un mese dalla notifica. Andrà effettuato presso l’ufficio della zona in cui è stata commessa l’infrazione. Può essere presentato direttamente a mano, tramite raccomandata o online, allegando copia del verbale e l’ulteriore documentazione che si reputi attinente a dimostrare la propria innocenza. Il ricorso al Giudice non è gratuito, andrà infatti pagata una somma proporzionata al totale della contravvenzione. Il Giudice di Pace proverà un tentativo di conciliazione tra le parti: fisserà un giorno per incontrarle e si comporterà da paciere nel tentativo di giungere ad un accordo. Se l’accordo riesce viene messo per iscritto in un verbale di conciliazione. In caso contrario sarà il giudice a decidere:

  • accogliendo la richiesta e condannando la parte avversa a pagare multa e spese
  • rigettando la richiesta e obbligando il richiedente a pagare tutte le spese

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