COME COMPILARE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Il Documento di valutazione dei rischi (da ora citato con l’abbreviazione DVR) serve a rilevare i rischi presenti all’interno di un’azienda e deve indicare tutte le misure di prevenzione e protezione da prevedere ed assegnare i ruoli di addetti e responsabili della sicurezza aziendale.
Il datore di lavoro, deve ridigere il DVR , con il supporto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui nominato e dal medico competente . Generalmente il datore di lavoro si serve della consulenza di un tecnico incaricato di un’azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, che individuerà al meglio e in modo completo tutti i rischi presenti in azienda ed indicherà le rispettive misure di intervento.
Il DVR deve essere un documento sintetico, chiaro e facilmente comprensibile: non è infatti parte di un mero iter burocratico, ma deve essere percepito come un documento della massima importanza, al fine garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.
Il DVR deve primariamente contenere:
- Dati identificativi dell’Azienda
- Dati relativi a all’organizzazione del lavoro e alla gerarchia professionale aziendale.
E’ inoltre necessario indicare:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure preventive e protettive attuate e dei dispositivi di protezione individuati adottati a seguito della valutazioni
- Le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Procedure per l’attuazione di misure da adottare e ruoli degli organizzatori aziendali che vi debbono provvedere;
- la segnalazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- l’indicazione del nominativi dell’ RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del RSL territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio con i rispettivi autografi in calce;
- la data certa in cui è stato realizzato, attestata dalle firme di Datore di Lavoro, RSPP, RSL e Medico Competente
Il DVR deve essere conservato pressol’impresa alla quale si riferisce la valutazione dei rischi ed ha validità sia se redatto su supporto cartaceo che informatico (art. 53 D.Lgs. 81/2008).