COME CANCELLARE L’IPOTECA DI UNA CAMBIALE IPOTECARIA
La cambiale ipotecaria è caduta in disuso o comunque non viene più usata con la frequenza di una volta poiché i suoi costi elevati non la rendono una soluzione di pagamento conveniente. Infatti bisogna pagare il 2% del valore dell’ipoteca iscritta a questo bisogna aggiungere l’imposta di bollo sulle cambiali che è del 12 per mille e in fine il compenso del notaio. L’ istituto della cambiale ipotecaria viene generalmente usato nel rapporto di compravendita in quanto consente la dilazione nel tempo di una somma dovuta ad un creditore attraverso delle rate per il pagamento di un bene. Quindi è giusto affermare che la cambiale ipotecaria è un titolo che garantisce il pagamento di un debito in quanto il mancato pagamento al creditore anche di una sola cambiale consente di annullare il contratto e di recuperare le somme pattuite attraverso il bene ipotecato. Pertanto siamo difronte a quello che tecnicamente viene definito credito cartolare o più semplicemente un diritto di credito incorporato in un documento garantito da ipoteca e che per questo costituisce titolo esecutivo.
Attraverso un atto notarile si procede all’iscrizione dell’ipoteca che viene annotata dal Conservatore dei registri immobiliari sul retro della cambiale e nei registri pubblici immobiliari. Il procedimento di estinzione del debito, in questo caso, prevede che il debitore dopo aver pagato l’importo di una cambiale deve farsela restituire e custodirla fino al momento in cui avrà terminato di pagare tutte le cambiali al creditore in modo da poterle esibire nella successiva fase di cancellazione dell’ipoteca.
Infatti per poter procedere alla cancellazione dell’ipoteca prevista in una cambiale ipotecaria occorre avere in mano tutte le cambiali già pagate e procedere attraverso un atto notarile sottoscritto dal creditore. Sarà poi compito del notaio espletare tutte le formalità previste per la cancellazione ipotecaria sia nei registri immobiliari che su tutte le cambiali ipotecarie. L’importanza di conservare questi titoli sta nel fatto che al momento della presentazione della richiesta di cancellazione ipotecaria qualora ne mancasse anche solo una, l’Agenzia Territoriale emetterebbe un provvedimento di rifiuto della richiesta.
Occorre comunque tener conto che nella realtà può presentarsi l’ipotesi in cui venga smarrita o rubata una cambiale, per cui entrambe le parti possono rivolgersi al Presidente del Tribunale dove la cambiale è pagabile o dove è residente l’istante, in modo tale da ottenere attraverso la procedura dell’ammortamento la dichiarazione della perdita dell’efficacia del titolo smarrito al fine poi di poter concludere senza difficoltà la procedura di cancellazione . In fine si evidenzia che nel caso delle cambiali ipotecarie non trova applicazione il procedimento di cancellazione “semplificato” previsto dall’art. 13, commi 8-sexies ss., del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007 , la cosiddetta legge Bersani.