CO.CO.CO (COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA) 2016
Le nuove collaborazioni coordinate e continuative sono rapporti di lavoro autonomo. Questo tipo di contratto viene applicato oltre che ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, anche ad altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
E quindi possibile stipulare un contratto fra le parti (lavoratore autonomo e impresa) in cui, in forma scritta, vengono definite le modalità della collaborazione ove il collaboratore si organizza in maniera autonoma.
La Riforma Co.co.co 2016 prevede che anche per i collaboratori cooridinati e continuativi vengano applicate le norme sul lavoro autonomo in materia di malattia, gravidanza e infortunio. Quindi, il rapporto non si estingue ma viene sospeso per la durata della gravidanza o malattia, senza pagamento del corrispettivo. Per infortuni superiori ai 60 giorni si interrompe il versamento dei contributi previdenziali. Il lavoratore può dedurre dal reddito le spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento fino a 10.000 euro l’anno. Le spese per orientamento, ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale sono deducibili fino a 5.000,00 euro annui.
Resta da capire come si armonizzano queste nuove regole introdotte nel Collegato Lavoro - lo stesso che regolamenta lo smart working - con la Riforma del Lavoro. L’articolo 2 del Dlgs 81/2015 prevede che
«dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Il Jobs Act prevede una serie di eccezioni fra cui le collaborazioni di professionisti iscritti agli ordini, attività dei componenti degli organi di amministrazione delle società, collaborazioni previste da accordi collettivi nazionali di lavoro per particolari esigenze produttive del relativo settore.