COME PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
Per assolvere al pagamento virtuale del bollo è necessario presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e provvedere alla trasmissione della dichiarazione esclusivamente in via telematica, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il Modello va compilato in ogni sua parte, cominciando dal “Frontespizio” dove si trova una sezione dedicata comprendente:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali,
- i dati personali del richiedente,
- gli estremi dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale
- dati del contribuente
- del rappresentante che firma il modello
segue la sezione riservata all’intemediario che si assume l’impegno a trasmettere la dichiarazione per via telematica per conto del contribuente.
Poi ci sono i vari quadri:
- Quadro A dove vanno inserite le informazioni riguardanti gli “atti e i documenti soggetti a imposta fissa” ;
- Quadro B dove si inseriscono le informazioni per gli “atti e i documenti soggetti a imposta proporzionale”;
- Quadro C dove vanno indicati i versamenti effettuati relativamente all’anno di riferimento (eventuali acconti che hanno delle scadenze ben precise a secondo della tipologia del contribuente);
- Quadro D che è uno schema riepilogativo di quanto dichiarato dal contribuente.
Il versamento va eseguito esclusivamente tramite modello f24 riportando l’eventuale differenza e l’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto.
Il codice tributo da utilizzare per versare il Bollo virtuale sulle fatture elettroniche è il 2501
L’imposta è obbligatoria per tutte le fatture, anche mediche,per i libri giornali contabili e i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47.Si applica su tutte le operazioni:
- escluse dall’applicazione dell’Iva secondo l’ articolo 15 del Dpr 633/1972
- esenti ai sensi dell’ articolo 10 del Dpr 633/1972
- fuori campo Iva
- non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette
- Fatture dei regimi dei minimi che non comportano addebito IVA.