BILANCIO DI ESERCIZIO: COME CAMBIA DAL 2016
Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti che un’impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare la sua situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo amministrativo, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Con la legge del 18 agosto 2015, pubblicata il mese scorso nella Gazzetta Ufficiale è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Dal gennaio 2016 sarà quindi in vigore la nuova normativa sul Bilancio d’esercizio.
Le novità principali relative allo stato patrimoniale sono:
- la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano non compromettano la resa veritiera della situazione aziendale.
- Le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno negativo; i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i costi di sviluppo
- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.
Per quanto riguarda il conto economico:
- nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
- è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati;
- la Nota integrativa, prevedendo principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione.
Una delle novità più importanti è la previsione dell’art. 6 co. 2 del decreto in commento che introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. Troviamo indicazione sulle caratteristiche che dovrà avere il rendiconto finanziario all’articolo 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:
- l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;
- i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento.