AUTOTUTELA
A chi non è mai capitato di vedersi arrivare una ingiunzione di pagamento, una cartella esattoriale, o anche semplicemente una contravvenzione che si ritiene non dovuta e di doversi strappare i capelli per questo ?
Potete evitarvi la spesa della parrucca grazie all’autotutela.
Quando un atto è palesemente illegittimo (per es. una contravvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella sicuramente perdente; ovviamente l’autotutela è vantaggiosa anche per il cittadino che così può evitare un contenzioso lungo e oneroso
Così chiunque, senza bisogno di avvocati, può presentare un ricorso all’ufficio che ha emanato l’atto o, adirittura se necessario, a quello gerarchicamente superiore.
Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che deve solo essere inviata con raccomandata a.r.
Con questa modalità, il cittadino non fa altro che segnalare all’amministrazione l’errore in cui è caduta, pregandola di rettificare la regolarità del proprio atto.
Nel caso delle cartelle esattoriali, la richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata:
- all’Ente che ha emanato l’atto (Comune, I.N.P.S., etc.).Per es.: nel caso della tassa sulla spazzatura o dell’IMU, la richiesta va indirizzata direttamente al Comune .
- all’Agente della riscossione, se si vuole contestare esclusivamente la legittimità del suo atto.Per es.:, se la cartella mostra errori di forma (per es., mancanza della firma del responsabile del procedimento).
Nel caso, invece, di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la richiesta va inoltrata anche alla Prefettura.
L’istanza in autotutela deve indicare:
- l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale);
- i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile.
L’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.