AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: REQUISITI NECESSARI
In tempi di crisi bisogna adattarsi, o meglio reinventarsi, magari per chi ha perso il lavoro, in occupazioni che garantiscono sicuri profitti.
Le regole per iniziare questa attività sono chiare e riguardano coloro che:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Non esiste né un Albo né un ordine professionale, bisogna però frequentare un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e superare un esame finale, successivamente è necessario frequentare un corso o più corsi di aggiornamento annuali per un totale complessivo di almeno 15 ore l’anno. Tutti i corsi devono essere realizzati in conformità con il DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 13 agosto 2014, n. 140