AGEVOLAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 2016
Nella nuova Legge di Stabilità 2015 varata dal governo sono state prorogate le misure agevolative riguardanti il risparmio energetico delle abitazioni, decise nella precedente finanziaria. Le agevolazioni fiscali consistono in detrazioni Irpef e Ires per il 55% delle spese sostenute entro il 5 giugno 2013, e per il 65% di quelle effettuate tra giugno e dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio del 2016 però la detrazione verrà ridotta al 36%, adeguandola alla riduzione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. Le detrazioni saranno fruibili per chi, nei periodi indicati, sosterrà spese per ridurre il consumo energetico del riscaldamento, installerà pannelli solari, provvederà a lavori di miglioria dell’efficacia termica della casa (pavimentazioni, coibentazioni, infissi alle finestre) o al cambio di impianti di climatizzazione.
Per tipologia di intervento è stato stabilito il massimo importo detraibile:
- 100.000 euro per la riqualificazione energetica di un edificio esistente
- 60.000 per lavori sull’involucro dell’edificio (pareti, finestre)
- 60.000 per i pannelli solari
- 60.000 per l’acquisto di schermature solari
- 30.000 per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
- 30.000 per l’acquisto di un climatizzare invernale alimentato a biomasse combustibili (solo fino al 31 dicembre 2015.
Condizione indispensabile è che gli edifici, anche quelli rurali o strumentali (cioè utilizzati per l’attività imprenditoriale), siano già esistenti. Non saranno quindi detraibili le spese sostenute per edifici in via di costruzione. Per dimostrare l’esistenza dell’edificio si dovrà documentare l’avvenuta iscrizione al registro catastale oppure dimostrare di avere pagato l’eventuale Ici o Imu.
Sono ammessi alle agevolazioni i contribuenti possessori dell’immobile, siano:
- persone fisiche (tra questi anche professionisti o artisti, possessori di un diritto reale sull’edificio, condomini, inquilini, chi ha la casa in comodato d’uso)
- società di persone, società di capitali o persone fisiche con reddito d’impresa
- associazioni di professionisti
- enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali
Le spese detraibili comprendono sia i costi edili per i lavori all’interno dell’immobile sia i costi per le prestazioni professionali (certificazioni rilasciate da tecnici e professionisti). La detrazione dell’imposta, come detto, potrà cadere sull’Irpef o sull’Ires e andrà divisa in 10 rate annue. Entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori bisognerà trasmettere all’ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) la seguente documentazione:
- copia dell’attestato di qualificazione energetica: vi sono riassunti tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati: dovrà contenere tutti i dati della persona che paga i lavori, i dati dell’immobile, il tipo di lavoro eseguito, il risparmio energetico ottenuto ed il costo totale (distinguendo tra costi edili e costi professionali)
Si potrà inviare online dal sito www.acs.enea.it o in alternativa [ma soltanto se i lavori sono talmente complessi che diventa impossibile riassumerli nelle schede online del sito] come posta raccomandata all’indirizzo : ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Indicando il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”). E’ stato invece abolito l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Una parte ulteriore di documentazione andrà invece conservata:
- Certificato di asseverazione rilasciato da un tecnico abilitato. Servirà a dimostrare che i lavori eseguiti sono a norma
- Ricevuta di invio della documentazione ad ENEA (online o posta raccomandata)
- Fatture e ricevute delle spese effettuate