COME COSTITUIRE E APRIRE UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE
Un’associazione nasce quando un gruppo di persone, che si riconosce in ideali o interessi comuni, si organizza per raggiungere un obiettivo condiviso. Le associazioni sono forme di aggregazione riconosciute dalla legge italiana, che le tutela nella loro libera costituzione e nello svolgimento delle specifiche attività.
In quanto enti privati che svolgono attività di utilità sociale in favore degli associati o di altre persone, senza avere scopo di lucro, si distinguono chiaramente tanto dalle società, che hanno uno scopo di lucro, quanto dalle cooperative, che hanno uno scopo mutualistico. Insieme ad altre forme associative, con le quali condividono gli obiettivi di promozione sociale e la presenza attiva sul territorio, fanno parte del Terzo Settore o Settore non-profit.
Le associazioni riconosciute e non riconosciute
Sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le associazioni: la prima più impegnativa garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più pratica e diffusa.
La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.
La personalità giuridica
La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
In questo modo è possibile usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici e ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dell’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
Costituire un’associazione culturale non riconosciuta
Creare una associazione culturale può essere un’occasione per svolgere attività nei più svariati campi: cinema, spettacolo, arte, cultura, educazione civica e sociale, protezione ambientale, istituzione di corsi, tematiche sociali di varia natura ecc.
Costituire un’associazione culturale non riconosciuta vorrà dire una semplice gestione e una spesa più sostenuta, vediamo come procedere.
- Riuniamo almeno 3 soci fondatori, per coprire le prime cariche sociali e cioè Presidente, Segretario ed eventuali Consiglieri.
- Determiniamo lo scopo e la specifica attività dell’associazione.
- Stabiliamo una sede legale.
- Prepariamo l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione.
- Registriamo questi atti (in dulplice copia) presso l’Ufficio del Registro di competenza che rilascerà un codice fiscale.
- La spesa ammonta a circa 200,00 € e comprende i bolli (un bollo da circa 10,00 € per ogni 100 righe del documento aggregato atto costitutivo + statuto) e imposta di registro di circa 130,00 €.
- Da questo momento, l’associazione può iniziare la sua attività.
Costituire un’associazione culturale riconosciuta
Per costituire ed aprire un’associazione culturale riconosciuta, al fine di poter in futuro chiedere il riconoscimento del capo dello stato e diventare quindi Persona Giuridica, dobbiamo necessariamente rivolgerci ad un notaio.
Il notaio supervisiona la redazione del Contratto di Associazione (atto costitutivo + statuto) e lo registra presso l’Ufficio del Registro.
La costituzione, in questo modo, ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico. I costi del notaio ammontano a circa 260 € a cui dobbiamo aggiungere le spese di registrazione.
Atto costitutivo e statuto
Il fondamento dell’associazione sono l’atto costitutivo e lo statuto, che rappresentano un vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano a perseguire uno scopo comune.
Dall’atto costitutivo dovranno evincere:
- i dati di tutti i soci fondatori (città e data di nascita, comune e indirizzo di residenza)
- i componenti Comitato Direttivo (Presidente, del Segretario e Consigliere/i)
- gli scopi dell’associazione culturale
- il nome dell’associazione e la sua sede
Lo statuto invece andrà redatto secondo i requisiti previsti dal codice civile e dalla legge fiscale (Tuir). Questo rappresenta l’insieme di norme che regolano tutta la vita dell’associazione.
Lo statuto dovrà contenere alcuni elementi fondamentali:
- una dettagliata descrizione delle attività svolte
- le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi
- l’uso del fondo comune
- le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe
- i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci
- le regole per l’elezione delle cariche sociali
- le disciplina e i compiti degli organi dell’associazione
- le regola per la presentazione del bilancio annuale
- le regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui
Per poter beneficiare del regime fiscale di favore, che permette la defiscalizzazione della attività a pagamento svolte dall’ente a favore dei propri soci, lo statuto deve prevedere:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione
- in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga
- disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi
- obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
- la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci
- la quota o il contributo associativo non deve essere trasmissibile e non potrà essere rivalutata
- E’ di vitale importanza redigere correttamente lo statuto, anche per prevenire eventuali contestazioni fiscali e legali da parte degli organi di controllo.
Aspetti fiscali da considerare
Grazie alla legislazione fiscale di favore, l’associazione potrà chiedere dei corrispettivi ai soci per la frequentazione di specifiche attività (corsi culturali, convegni, lezioni ecc..). Per svolgere tali attività non è necessario aprire partita iva ed i corrispettivi ricevuti non vengono in alcun modo tassati.
Naturalmente il denaro raccolto non può essere considerato come un utile e non può essere diviso tra i soci.
L’associazione può svolgere anche attività commerciale verso terzi non soci, ma i fondi raccolti da tali attività non possono essere mai superiori ai fondi raccolti con l’attività istituzionale verso i soci.
Quali attività sono da considerarsi non commerciali?
- tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell’associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico
- le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all’associazione; le donazioni ricevute dall’associazione
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell’associazione
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze
- i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Le associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro soci, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività associative (corsi, stage, riunioni ecc….). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell’IVA. Questo regime di favore potrà essere applicato quando l’attività nello specifico è svolta a favore degli associati e non a favore di terzi, in oltre dovrà essere svolta nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
Si sottolinea quindi l’importanza di redigere lo statuto in modo corretto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in maniera tale di non essere esposta a possibili contestazioni da parte degli enti di controllo.
Gli obblighi da considerare
Gli obblighi da tenere in considerazione sono essenzialmente contabili, fondamentali per una buona gestione e per i vari benefici fiscali.
I documenti contabili saranno formulati dal Presidente e dal consiglio direttivo, verranno depositati presso la sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci.
La prima accortezza necessaria è quella di redigere ed aggiornare periodicamente un registro ove elencare tutti i beni dell’associazione.
Necessariamente si dovranno avere dei fogli di cassa periodici in cui annotare tutte le entrate e le uscite di cassa, ovviamente con causale. In questo modo sarà più semplice redigere l’obbligatorio bilancio annuale.
Il bilancio annuale sarà più dettagliato possibile, molto chiaro e preciso.
Sarà accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal consiglio direttivo per dare testimonianza delle attività, eventi e iniziative promosse dall’associazione.
Il bilancio e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.