DISOCCUPAZIONE CO.CO.PRO.: A CHI SPETTA E COME OTTENERLA

L’indennità di disoccupazione dei Co.Co.Pro. sarà fruibile sino al 31 dicembre 2016,grazie a uno stanziamento di 78 milioni di Euro da parte del Governo

workers-659885_1280E’ stato prorogato dalla Legge di Stabilità 2016 l’ammortizzatore sociale DIS-COLL per i tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata.

Lo scopo principale della proroga è stato quello di raggiungere con gli ammortizzatori sociali, tutte quelle figure professionali che restano escluse dalla NASPI e dalla ASDI. Infatti, la DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2015 e con la proroga della Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2016.

Possono beneficiare del sussidio i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Risultano esclusi dal beneficio:

  •  gli amministratori,
  •  i sindaci,
  •  i pensionati,
  •  i titolari di partita IVA.

I requisti per poter usufruire della DIS-COLL sono:

  • stato di disoccupazione ;
  • 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.

Per calcolare il valore dell’indennità di disoccupazione, è necessario conoscere il reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L’importo, in rapporto a quanto suddetto, sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà comunque pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% calcolato sulla differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

Il tetto massimo a cui  può ammontare l’assegno è  1.300 euro mensili. Tale l’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT .

L’assegno di disoccupazione, a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione,  si ridurrà, ogni mese, del 3%.

L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Non verranno però conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti i contributi figurativi.

Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica o rivolgendosi ad un Patronato, entro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione,
  • alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa,
  • ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego,
  • alla ricerca attiva di un’occupazione,
  • al reinserimento nel tessuto produttivo.

Il diritto alla DIS-COLL decade nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne, pena la decadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. In questo caso  l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto e la riduzione verrà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

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