CAUZIONE AFFITTO: INTERESSI E RESTITUZIONE
La cauzione con applicabilità al contratto d’affitto è disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 11 della Legge n. 392 del 1978 che testualmente recita :” il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno”.
Ciò significa che, chi si mette alla ricerca di un immobile per prenderlo in affitto, deve partire dal presupposto che è necessario versare al proprietario o locatore, come dir si voglia, il “deposito cauzionale”. La legge ci dice che ammonterebbe a circa tre mensilità del canone locatizio, ma nella realtà quotidiana di tutti i giorni eguaglia nella maggior parte dei casi le due mensilità.
Questa somma di danaro, per come ravvisato e, dalla prassi e, dalla giurisprudenza, sarebbe destinata a salvaguardare l’immobile da eventuali danni provocati dall’inquilino nel corso del suo soggiorno nello stesso, diversi da quelli derivanti dalla normale usura, o eventualmente a compensare il pagamento di qualche canone e/o spesa non pagati durante il rapporto contrattuale.
Gli interessi della cauzione, per come dispone l’articolo di legge, devono essere corrisposti al conduttore ogni anno, o in alternativa, per come contemplato ancora da prassi e giurisprudenza, alla scadenza del contratto, e quindi in concomitanza con la riconsegna del deposito cauzionale stesso.
Una volta scaduto il contratto, l’inquilino, consegnando l’immobile al proprietario per come ricevuto, salvo la normale usura, ha il diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale, nonché gli interessi maturati dallo stesso, se non già corrisposti precedentemente.
Il proprietario dell’immobile , infatti, salvo che non abbia fatto richiesta giudiziale per il riconoscimento della somma cauzionale per danni subiti sul proprio immobile da parte del cattivo inquilino , è obbligato alla riconsegna della stessa e, il conduttore ha in ogni caso dieci anni di tempo, prima che lo stesso diritto venga meno per prescrizione, per esercitarlo ed ottenere la restituzione della cauzione versata alla stipula del contratto d’ affitto.