ASSISTENZA LEGALE GRATUITA (“PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”)CHI NE PUÒ BENEFICIARE E IN CHE MODO

Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.)

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Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.).
Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare
è la capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di euro 11.369,24 risultante
dall’ultima dichiarazione.
Esso consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per
difendersi davanti al giudice, a chi non e’ in grado di sostenere le relative spese legali.

Hanno diritto al gratuito patrocinio:

  •     cittadini italiani, anche se si trovano all’estero
  •     stranieri o apolidi residenti in Italia
  •     stranieri, anche se non residenti in Italia, sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa.

Per farne richiesta bisogna recarsi presso le segreterie degli ordini degli avvocati, dove troverete
i moduli di domanda prestampati che dovrete compilare, firmare e che poi andranno consegnati assieme a una fotocopia di un vostro documento valido d’identità.
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati entro dieci giorni vi comunicherà l’esito.

Se negativo

potete parlare direttamente con il giudice che soprassiede la causa, sperando di trovare una soluzione.

Se positivo

consultate l’elenco degli avvocati che erogano il servizio dell’assistenza legale gratuita
e quindi scegliete il vostro  difensore a spese dello stato.

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