LE SOFFERENZE BANCARIE
La parola “sofferenza” deriva dal latino sufferentia, che tradotto significa sopportazione, pazienza. Nel sistema bancario tale parola ha un significato preciso.Tecnicamente la parola “sofferenza”, nel linguaggio bancario indica lo stadio ultimo dei crediti deteriorati. In virtù di alcuni parametri, i crediti deteriorati vengono classificati in diverse categorie. Tale classificazione prevede: i crediti scaduti o sconfinanti; i crediti ristrutturati; i crediti incagliati e infine le sofferenze bancarie.
Rientrano tra i crediti scaduti o sconfinanti tutte quelle posizioni per le quali non si è reso possibile la restituzione dell’importo dovuto alla banca nei tempi concordati; rientrano tra i crediti ristrutturati tutti quei crediti modificati nella modalità di restituzione, di solito si tratta di una ristrutturazione che prevede rate di minore importo su un asse temporale più lungo; tra i crediti incagliati invece rientrano quelle posizioni definite non facilmente esigibili per cui la banca o decide di agire per le vie legali oppure li cede a società di recupero credito.
Infine le sofferenze, che rappresenta l’ultimo stadio dei crediti deteriorati, che si verifica quando i clienti titolari di dette posizioni vengono ritenuti insolventi dalla banca (anche non giudizialmente) e la possibilità di recupero dell’importo dovuto, viene considerato quasi nullo. Occorre quindi fare una distinzione tra la condizione di “sofferenza” e la condizione di “ritardato pagamento” da parte del soggetto.
Il ritardato pagamento infatti non implica la segnalazione né alla Centrale Rischi, né nel bilancio dell’istituto di credito. La Centrale Rischi svolge funzione informativa sulle posizioni debitorie dei clienti nei riguardi del sistema bancario e finanziario e provvede attraverso lo specchio della solvibilità a svolgere una funzione di interesse pubblico. È fatto obbligo alle banche e agli istituti finanziari di informare in forma scritta non solo il cliente ma anche gli eventuali coobbligati la prima volta che il cliente viene segnalato a sofferenza.
Il sistema giuridico italiano offre la possibilità di sanare tali posizioni con una transazione consensuale tra cliente e banca, definita a saldo e stralcio. Tale accordo prevede il pagamento di una somma a chiusura del debito, inferiore a quella pattuita e dovuta alla banca o all’istituto finanziario. Questo accordo può essere raggiunto o con la banca stessa o con la società di recupero a cui la banca ha ceduto il credito