AIRE: COS’È E A CHI SERVE
L’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) contiene i dettagli dei cittadini italiani che vivono all’estero per più di 12 mesi.
È un registro gestito dai Comuni italiani in base alle informazioni ricevute dai consolati italiani all’estero, istutuito nel 1990 a seguito dell’emanazione della legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 ( “ Anagrafe e censimento degli italiano all’estero“)
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere e consente di ricevere assistenza da parte dei consolati e usufruire di servizi tipo:
- votare per elezioni politiche, elezioni europee e referendum per corrispondenza
- ottenere e rinnovare documenti di identità
- rinnovare la patente di guida al di fuori dell’Europa
Chi si deve iscrivere all’A.I.R.E. ?
- chi si trasferisce all’estero per più di 12 mesi
- chi vive già all’estero e ottiene la cittadinanza italiana
Chi NON si deve iscrivere all’A.I.R.E. ?
- chi si trasferisce all’estero per meno di 12 mesi
- chi va a fare un lavoro stagionale all’estero
- dipendenti dello Stato che lavorano all’estero
- militari in servizio presso basi NATO all’estero
L’iscrizione all’A.I.R.E è gratuita.
Bisogna iscriversi entro 90 giorni dal trasferimento all’estero comunicandolo al Consolato più vicino alla propria residenza all’estero.
Iscrivendovi all’A.I.R.E verrà cancellata la vostra residenza nel comune di origine.
Per iscrivervi dovete fornire prova di residenza all’estero (es. bollette o copia contratto lavoro).
Inoltre bisogna aggiornare l’A.I.R.E. in caso di cambiamento di indirizzo di residenza, stato civile, rientro in Italia o perdita della cittadinanza italiana.
In caso di rientro in Italia basta andare al nuovo comune di residenza e comunicarlo. Ciò comporterà l’iscrizione al Comune e la cancellazione all’A.I.R.E.
Come ci si cancella dall’Aire ?
La cancellazione dall’A.I.R.E. può avvenire:
In modo automatico a seguito di nuova iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano una volta tornati in Italia;
per morte o anche morte presunta;
in caso di irreperibilità trascorsi cento anni dalla nascita;
quando non risulta più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non c’è possibilità di reperire il nuovo recapito.