SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA: COME OTTENERLO E CHI NE HA DIRITTO

Se ne ha diritto per 12 mesi per perdita del lavoro, riduzione orario di lavoro, infortunio grave, morte.

Da aprile 2015 è in vigore la nuova moratoria (provvedimento che sospende le obbligazioni o ne proroga le scadenze per casi specifici) sui mutui per gli anni dal 2015 al 2017; tuttavia saranno necessari circa 2 mesi per l’apertura delle pratiche.

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Fino all’applicazione della nuova moratoria, vi era a disposizione solo il Fondo Ministeriale, destinato solo alle persone senza lavoro definitivamente, che permetteva la sospensione della rata fino a 18 mesi.

La nuova moratoria invece, permette di beneficiare della sospensione del mutuo a molte più persone, per un periodo massimo di 12 mesi: possono richiedere questa concessioni coloro privi dei requisiti per il Fondo Ministeriale. L’agevolazione viene concessa per un massimo di 12 mesi ed una sola volta, permettendo la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate mensili: deve essere invece regolarmante versata la quota interessi. Trascorso il periodo di sospensione, l’ammortamento riprende e la durata del mutuo viene allungata in base ai mesi in cui si è usufruito della sospensione.

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Si può accedere alla sospensione in caso di perdita (anche temporanea) del posto di lavoro, morte o infortunio grave, ma anche per riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi e per cassa integrazione o mobilità. Contestualmente alla richiesta, vanno presentati documenti che attestino che il soggetto si trova in una delle situazioni indicate.

Il collettore della richiesta è la banca stessa, che dovrà dare riscontro entro 20 giorni lavorativi. E’ bene tener conto dei seguenti paramentri:

  • Se si ha già goduto della sospensione in passato, difficilmente si otterrà per una seconda volta e si può accedere a questa moratoria solo dopo almeno 24 mesi dalla richiesta precedente e soltanto se non si è raggiunto il limite di mesi di sospensione.
  • Sono esclusi dalla moratoria gli intestatari di mutui che risultino in ritardo sul pagamento di più di 90 giorni.
  • Se il cliente ammesso alla moratoria è in ritardo di una o due rate, saranno conteggiate tra le 12 totali di sospensione.
  • I soggetti intestatari di una polizza assicurativa a copertura della perdita o riduzione del lavoro non hanno diritto alla sospensione, a menò che l’indennità non sia inferiore alla rata da versare.
  • Non possono beneficiare della sospensione coloro il cui contratto di mutuo è già in fase di risoluzione e coloro contro i quali sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

La sospensione, a patto che si rientri nelle categorie indicate, si può richiedere anche per prestiti personali.

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