STUDI DI SETTORE: CAUSE DI ESCLUSIONE

Chi è escluso e perchè

Gli studi di settore sono una stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate sui guadagni di liberi professionisti, lavoratori autonomi ed imprese. La stima si basa su dati raccolti sull’attività e sulle contingenze economiche legate all’attività dell’azienda.

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Chi presenta una causa di esclusione dagli studi di settore non sarà soggetto ad accertamenti basati sui risultati degli studi. Di seguito un excursus della situazioni che slegano le attività dagli studi di settore:

  • Inizio di una nuova attività: se si inizia un’attività nell’anno cui la dichiarazione fa riferimento, non si rientra negli studi di settore. L’apertura dell’attività, ai fini degli studi di settore, non coincide con il momento di apertura della partita IVA, ma si individua con i primi costi sostenuti o i primi incassi. Questa causa va segnalata come causa 1 nel modello INE (Indicatore di normalità economica), da compilare quando esclusi dagli studi di settore.
  • Cessazione dell’attività: chi cessa l’attività nell’anno di riferimento della dichiarazione, compilerà lo studio di settore solo per permettere al fisco di ricavare dati. E’ quindi escluso dagli studi per la causa 2 (da indicare nell’apposito riquadro
  • Ricavi superiori ai limiti. Chi guadagna tra i 5.164.569 € e i  7.500.000 € è escluso dagli studi di settore (compila il modo solo per fini statistici) e non compila il modello INE: questa situazione si identifica nella causa di esclusione 3. Se i ricavi invece sono superiori a € 7.500.000 si rientra nella causa di esclusione 4, che si traduce in esclusione dalla compilazione dello studio, ma non dalla compilazione del modello INE
  • Azienda in liquidazione ordinaria, quindi decisa dai proprietari e concordata con gli organi sindacali: questa causa, si indica nel modulo come causa 5 ed in questo caso gli studi di settore vanno compilati (anche se solo a fini statistici), mentre non va compilato il modello INE.
  • Azienda in liquidazione coatta o fallimento, che riguarda le azienda messe sotto il controllo pubblico per, ad esempio, insolvenza o revoca dell’autorizzazion dell’autorità. Questa causa va indicata come causa 6 nell’apposito modulo. In questa situazione non è necessario compilare lo studio di settore, ma solo il modulo INE
  • Aziende in stituazione di non normale svolgimento dell’attività (causa 7): in questo caso è obbligatoria solo la compilazione del modello INE. Esempi di questa situazione sono il mancato svolgimento dell’attività (e conseguente mancato guadagno) per garvidanza o malattia, il mancato inizio di un’attività per cause di forza maggiore (danni ad attrezzature per terremoti o esondazioni, ritardo degli enti competenti nel rilascio di autorizzazioni…). Anche la liquidazione ordinaria rientra in questa causa
  • Determinazione del reddito con criteri forfettari (causa 8) : chi rientra negli studi di settore, deve compilare il modulo a fine statistici, lasciando vuoti gli spazi F o G legati ai dati contabili: non dovrà invece compilare il modello INE.  Rientrano in questo caso, ad esempio, le aziende agrituristiche. I dati raccolti serviranno a valutare la congruità delle caratteristiche dell’impresa con i ricavi dichiarati.
  • Incaricati alle vendite a domicilio: questa categoria di lavori è esclusa dall’applicazione degli studi per la causa 9 e non devono presentare nè il modello per gli studi di settore, nè il modello INE

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  • Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore di riferimento per la tipologia di attività svolta. Questa causa si individua nel caso di non congruenza tra tipologia di attività e qualificazione del contribuente: se un’attività rientra negli studi nella categoria impresa ed il contribuente che la esercita è un professionista e non un imprenditore, è escluso dalla compilazione del modulo sugli studi e compilerà solo il mosulo INE
  • Modifica dell’attività esercitata (causa 11): modificando durante l’anno la tipologia di attività e la nuova attività non rientra nello stesso studio della precedente si è esclusi dagli studi di settore ed il relativo modulo verrà compilaro solo a fini statistici.
  • Inutilizzabilità degli studi in fase di accertamento (causa 12): questa situazione riguarda ad esempio le cooperative a mutualità prevalente, le imprese che rientrano in più studi di settore, le attività di affitto di aziende, i consorzi di garanzia collettiva, esercenti attività di Bancoposta.
I contribuenti individuati dal DM 11/02/2008 devono indicare il codice “12” nella casella “studi di settore , compilare il modello studi e non compilare il modello INE.

Nell’elenco si trovano le seguenti casistiche:

-contribuenti ex minimi ;-contribuenti che esercitano attività di affitto d’azienda in via prevalente;- imprese multi attività;- cooperative a mutualità prevalente;-Soggetti che applicano gli IAS;- Consorzi di garanzia fidi;-attività di Bancoposta.
In occasione della compilazione dello studio di settore 2014 il contribuente nel quadro F deve indicare la seconda quota di Ammortamento del bene in oggetto ( se ipotizziamo percentuale ammortamento al 20% euro 1.000 e indicare a rigo F29 il valore di euro 5.000 (valore bene strumentale al netto dell’iva).

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