RISARCIMENTO DA INCIDENTE STRADALE: COSE DA SAPERE
Secondo il codice civile dell’articolo 2054, il conducente di un veicolo dovrà risarcire il danno prodotto a persone o cose, qualora non provasse di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia tale prova è molto difficile da dimostrare. In caso di incidente stradale, tutti i soggetti coinvolti che intendano ottenere un risarcimento dall’assicurazione, sono tenuti a rispettare precise regole. Di solito nei casi di scontro tra veicoli, si presume che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%. La denuncia di sinistro va presentata entro 3 giorni dalla data dell’incidente alla propria compagnia di assicurazioni, compilando e inviando il seguente modulo C. A. I. (Constatazione Amichevole di Incidente).
In tale modulo devono essere indicati sia i nomi degli assicurati sia i nomi delle relative compagnie di assicurazione, la targa dei veicoli, eventuali testimoni o se ci sono stati eventuali feriti. Se si usa il Modulo C. A. I. si ha la possibilità di ridurre i tempi per il risarcimento e se il modulo è stato firmato da entrambe le parti coinvolte, si applica anche la presunzione che l’incidente è avvenuto nelle modalità indicate nel modulo stesso
Nel caso di avvenuto incidente tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti coinvolti o i rispettivi proprietari devono come prima cosa denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. Bisogna fare attenzione però al fatto che quando il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Dal 2005 il danneggiato può usufruire di una procedura facoltativa, utilizzabile in determinate condizioni, che consente di richiedere il risarcimento da incidente stradale dirittamente alla propria Compagnia di assicurazioni e di usufruire di tempistiche ridotte. Dal 2012 è possibile ottenere risarcimento del danno, ovviamente eventuale lesione esistente deve essere accertata tramite esame clinico strumentale obiettivo. In seguito ad un incidente stradale che abbia provocato danni a persone si suole parlare di danno biologico, che consiste in una lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona stessa. Nei casi in cui il sinistro abbia causato danni alla persona non lievi, ossia con lesioni che comportano un danno biologico superiore al 9%, il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione del veicolo che ha causato il danno.
Tale richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
- nomi degli assicurati e denominazione delle rispettive imprese
- targhe dei veicoli coinvolti
- descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- testimoni
- indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia
- luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno
- età,attività e reddito del danneggiato( solo qualora vi siano riportate lesioni dai conducenti)
- entità delle lesioni subite
- attestazione medica
- eventuale consulenza medico legale di parte, indicata dal compenso spettante al professionista.
L’impresa di assicurazione non appena ricevuto la richiesta risponderà entro novanta giorni, nel caso di lesioni, sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o cose , trenta giorni, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Ricorrere ad avvocati o medici legali è caldamente consigliato sopratutto quando sono coinvolte cifre molto alte.