BILANCIO DI ESERCIZIO: COME CAMBIA DAL 2016

Tutti i cambiamenti previsti.

Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti che un’impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare la sua situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo amministrativo, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Con la legge del 18 agosto 2015, pubblicata il mese scorso nella Gazzetta Ufficiale è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di quello consolidato per le società di capitali e gli  altri  soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Dal gennaio 2016 sarà quindi in vigore la nuova normativa sul Bilancio d’esercizio.

bilancio

Le novità principali relative allo stato patrimoniale sono:

  • la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano non compromettano la resa veritiera della situazione aziendale.
  • Le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno negativo; i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i costi di sviluppo
  • tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
  • non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il conto economico:

  • nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
  • è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
  • criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati;
  • la Nota integrativa, prevedendo principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione.

rendiconto_finanziarioUna delle novità più importanti è la previsione dell’art. 6 co. 2 del decreto in commento che introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. Troviamo indicazione sulle caratteristiche che dovrà avere il rendiconto finanziario all’articolo  2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:

  • l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;
  • i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento.

 

 

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