BILANCIO D’IMPRESA: COME DEDURRE LE PERDITE SU CREDITI

i danni dei mancati incassi

Nel corso della vita aziendale si verifica purtroppo l’ipotesi in cui uno o più crediti non vengano incassati determinando così quella che tecnicamente prende il nome di “perdita su crediti”.

Contabilmente esistono diversi modi per sopperire a questa evenienza, primo fra tutti è istituire un Fondo Svalutazione crediti: annualmente viene accantonata, in via preventiva, una somma relativa a quei crediti che si ritiene potrebbero non essere riscossi in futuro. Questo fondo verrà utilizzato al verificarsi effettivo dell’evento. L’art 2426 del codice civile recita infatti: “i crediti devono essere iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzazione” da qui nasce l’esigenza di svalutare i crediti qualora vi sia il timore di non poterlo riscuotere

Ovviamente parlare di fondo svalutazione crediti e del suo utilizzo non vuol dire materialmente mettere in un cassetto del denaro né tanto meno attingere a denaro vero al momento del verificarsi dell’inesigibilità del credito. Parliamo in realtà di una mera prassi contabile per permettere una corretta e veritiera redazione del bilancio che tenga conto di eventi futuri.

Almeno questo dal punto di vista del rispetto delle regole dettate dal codice civile per la redazione del bilancio…il Fisco ha regole per diverse e sicuramente più rigide.

L’Agenzia delle Entrate pur riconoscendo la possibilità di istituire un fondo svalutazione crediti pone dei limiti all’accantonamento annuo che viene fatto: è possibile dedurre una percentuale pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti fin quando il fondo svalutazione non abbia raggiunto il 5% dei crediti iscritti in bilancio. Al superamento di questi limiti l’accantonamento è indeducibile.

Il fisco inoltre richiede che la perdita su crediti risulti da elementi certi e precisi, al contrario del codice civile che spesso rimette la valutazione delle poste di bilancio alla mera soggettività della persona che lo redige.

Gli elementi certi e precisi possono essere:

  • il debitore è assoggettato a procedure concorsuali: in questo caso per presunzione di legge la perdita è deducibile fiscalmente;
  • persistente assenza del debitore;
  • impossibilità del debitore di adempiere ai propri obblighi, ovviamente è necessario comprovare la situazione con documentazione

 

Qualche anno fa è stata introdotta la possibilità di dedurre le perdite su crediti di modesto valore ossia:

  1. deduzione dei crediti inferiori fino € 2.500 per tutte le imprese
  2. deduzione dei crediti fino a € 5.000 per imprese con ricavi superiori a € 100.000

l’importo del credito si deve intendere per singola fattura e non per cliente, quindi per ogni cliente posso ovviamente avere più di una fattura insoluta.

Per procedere alla deduzione è importante che il credito sia scaduto da almeno 6 mesi e si deve dimostrare l’impossibilità di riscuotere il credito (titoli protestati,lettere dell’avvocato a testimonianza degli inutili tentativi di riscuotere il credito, ecc).

La possibilità di dedurre le perdite su crediti limita ovviamente i danni generati dai mancati incassi nel senso che almeno questi ricavi non confluiranno nella tassazione ires ed irap ottenendo certamente un notevole risparmio. Si deve però considerare che, se da una parte lo Stato riconosce che effettivamente a fronte di quella vendita non è stato realizzato un incasso dall’altra non permette di scalare dalla liquidazione iva la relativa imposta del credito non riscosso. Lo Stato richiede in ogni caso il pagamento dell’iva relativa al credito anche se questo risulta insoluto.

Quindi se da una parte limitiamo i danni non pagando tasse su un ricavo che di fatto non abbiamo conseguito dall’altra ci troviamo comunque costretti a pagare un iva che non abbiamo incassato.

 

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